ADR: esenzioni alla nomina del Consulente

Pubblicato l'atteso decreto che norma l'esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

Con il D.M. 07 agosto 2023 (pubblicato nella G.U.R.I. del 20 settembre 2023, n. 220), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiorna l'impianto normativo riguardante l'esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

Il nuovo Decreto abroga infatti il precedente D.M. 04 luglio 2000 n. 90/T, emanato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 04 febbraio 2000 n. 40, e le conseguenti disposizioni attuative. In questo modo, la normativa italiana in merito all'esenzione dalla nomina del Consulente ADR si allinea all'evoluzione della norma internazionale ADR.

Nello specifico, il nuovo Decreto:

  • recepisce le definizione della normativa internazionale ADR, includendo pertanto implicitamente nella sua disciplina figure non considerate nella normativa precedente quali quella dello "speditore";

  • "individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR";

  • definisce i casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali, ossia quelli previsti direttamente dalla normativa ADR;

  • definisce i casi di esenzione per trasporti in colli e quelli per spedizioni occasionali, prescrivendo la tenuta di "un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento", da compilarsi "per ogni anno solare" e che "dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta"; 

  • definisce i casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione, ossia le imprese "unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose", "per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci";

  • individua nella figura del legale rappresentante dell'impresa il soggetto che, al netto dell'esenzione della nomina del Consulente, deve garantire che "tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne";

  • pone in capo al legale rappresentante la responsabilità "della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR", che dovrà essere registrate e conservata per almeno cinque anni;

  • prescrive che, in caso di incidenti o eventi imprevisti che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dovrà trasmettere "al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente".

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