L’INAIL ha pubblicato il 24 luglio 2026 il modello OT23 per l’anno 2027, corredato dalla guida alla compilazione e dalla relativa documentazione operativa, destinato alle aziende che intendono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. L’aggiornamento consente ai datori di lavoro che, nel corso del 2026, hanno realizzato interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto agli obblighi di legge, di beneficiare della riduzione prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Domanda OT23 2027: scadenza e requisiti
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il servizio online
dedicato entro il 28 febbraio 2027, allegando la documentazione
probante richiesta per ciascun intervento realizzato. Per ottenere il beneficio,
l’azienda dovrà aver effettuato almeno un intervento di tipo A oppure due
interventi di tipo B, oltre a risultare in regola con gli obblighi
contributivi e assicurativi e con la normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
La riduzione si aggiunge all’eventuale oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole e viene applicata al premio di regolazione relativo all’anno di presentazione della domanda.
Struttura del modello OT23/2027 e documentazione richiesta
Il modello OT23/2027 mantiene una struttura articolata in sei sezioni,
dedicate rispettivamente:
- alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali;
- alla prevenzione del rischio stradale;
- alla prevenzione delle malattie professionali;
- alla formazione, addestramento e informazione;
- alla gestione della salute e sicurezza attraverso misure organizzative;
- alla gestione delle emergenze e dei dispositivi di protezione individuale.
Per ogni intervento sono indicati i requisiti richiesti, le eventuali condizioni di applicabilità, la classificazione tra interventi di tipo A e B e la documentazione necessaria a dimostrarne l’effettiva realizzazione. Il modello è accompagnato dalla guida operativa e dagli allegati, tra cui i nuovi moduli per la segnalazione, l’analisi e il trattamento dei near miss previsti nell’ambito dell’intervento E10 dedicato ai sistemi di gestione dei mancati infortuni.
Nuovi interventi del modello OT23 2027
Tra le principali novità figurano due nuovi interventi. Il primo, identificato
con il codice F-10 e classificato di tipo A, riguarda
l’installazione di elementi strutturali, come serramenti, e di sistemi di evacuazione
dei fumi progettati per garantire la tenuta anche rispetto ai fumi freddi in caso
di incendio.
Il secondo, denominato D-5 e classificato di tipo B, premia le aziende che formano tutti i lavoratori come addetti alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio, al primo soccorso oppure alla rianimazione cardiopolmonare. È stato invece eliminato l’intervento relativo alla sostituzione dei trattori agricoli e forestali, presente nel precedente modello, in quanto potenzialmente rivolto alle sole aziende agricole, escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione.
Tutela della salute dei lavoratori e aggiornamenti normativi
Il modello rafforza gli interventi dedicati alla tutela complessiva della salute
dei lavoratori e alla gestione integrata dei rischi professionali con i fattori
individuali legati agli stili di vita e alle condizioni personali. In particolare,
l’intervento C-5.1 è stato esteso alle attività di prevenzione
dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento
delle funzioni cognitive, con l’obiettivo di favorire il mantenimento della capacità
lavorativa e la longevità della vita professionale attiva.
Sono state inoltre consolidate le misure rivolte alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, delle malattie cardiovascolari e dei tumori attraverso formazione, protocolli con strutture sanitarie, screening, visite specialistiche e prestazioni diagnostico-terapeutiche.
La revisione recepisce anche le più recenti disposizioni normative, tra cui
l’Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e il decreto-legge 31 ottobre 2025,
n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Quest’ultimo
ha introdotto, tra i compiti del medico competente, l’informazione ai lavoratori
sull’importanza della prevenzione oncologica e la promozione dell’adesione ai programmi
di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza.
Lo stesso provvedimento ha inserito la prevenzione delle condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela. Di conseguenza, l’intervento D-2 è stato riformulato come un insieme strutturato di misure dedicate alla segnalazione immediata degli episodi, alla tempestiva presa in carico e alla protezione delle persone coinvolte.


