È stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la pagina di approfondimento dedicata all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, accompagnata dalle FAQ aggiornate al 27 marzo 2026, elaborate per chiarire i principali dubbi applicativi emersi nella fase di prima attuazione.
Il documento si inserisce nel quadro normativo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui rappresenta un importante aggiornamento attuativo, con l’obiettivo di ridefinire in modo organico durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Le FAQ costituiscono uno strumento interpretativo volto a supportare imprese, enti formatori e operatori nella corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Dal punto di vista dei contenuti, il documento affronta in maniera sistematica numerosi aspetti operativi della disciplina. Tra i temi principali vi è quello dell’accreditamento dei soggetti formatori, chiarendo che l’accreditamento regionale ha validità limitata al territorio di riferimento e che per operare in più regioni è necessario ottenere accreditamenti distinti, pur restando gli attestati validi su tutto il territorio nazionale.
Ampio spazio è dedicato anche ai requisiti degli attestati di formazione, per i quali vengono individuati contenuti minimi obbligatori (dati del soggetto formatore, partecipante, tipologia di corso, durata, modalità di erogazione, firma e data), lasciando comunque la possibilità di inserire ulteriori elementi. Vengono inoltre chiariti i criteri di progettazione dei corsi, che devono essere coerenti con la valutazione dei rischi aziendali e garantire omogeneità tra i partecipanti.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la disciplina del credito formativo, per il quale viene stabilito che la validità dei corsi abilitanti è subordinata allo svolgimento degli aggiornamenti entro un massimo di dieci anni; in caso contrario, il titolo decade e deve essere ripetuto integralmente. Le FAQ precisano inoltre le regole per il riconoscimento della formazione pregressa, che è ammesso solo in presenza di piena conformità ai contenuti del nuovo Accordo.
Il documento chiarisce anche la decorrenza degli obblighi formativi, ribadendo che la formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, del cambio mansione o dell’introduzione di nuove attrezzature, in linea con quanto previsto dall’articolo 37 del d.lgs. 81/2008, escludendo la possibilità di differire la formazione nei 60 giorni successivi all’assunzione.
Particolare attenzione è dedicata alle modalità di erogazione della formazione, con la conferma che i moduli pratici devono essere svolti esclusivamente in presenza e che, per alcune tipologie di corsi ad alto contenuto operativo (come quelli per attrezzature o ambienti confinati), l’intero percorso deve avvenire in presenza fisica, escludendo anche la videoconferenza.
Le FAQ affrontano inoltre il periodo transitorio di 12 mesi, decorrente dal 19 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo), durante il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le regole previgenti; le nuove disposizioni diventeranno pienamente obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026.
Completano il quadro chiarimenti su temi quali requisiti dei docenti, verifica finale dell’apprendimento (sempre obbligatoria), obbligo di verifica della conoscenza della lingua per i lavoratori stranieri, modalità di conservazione della documentazione dei corsi e disciplina della formazione per specifiche attrezzature e ruoli aziendali.
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