Accumulatori al piombo: modalità di intervento in caso di sversamento

Il decreto determina la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo

Il Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011, n. 20 "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori" determina la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da effettuarsi con le modalità riportate nell'allegato 1 al decreto.

In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di  ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per  l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:

  • PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie)

del 50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

  • IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie)

del 100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

  • GRANDI IMPIANTI  (oltre 20 batterie)

del 200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.

È fatto altresì obbligo a tutti i soggetti  utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata  dal  fabbricante, per ciascuna batteria presente nell'impianto e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.

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