Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato l’8 luglio 2026 la Circolare n. 6/2026, recante un’errata corrige della Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 relativa ai chiarimenti sull’iscrizione nella categoria 9 – Bonifica dei siti. Il documento corregge un riferimento normativo contenuto nella precedente circolare e ne ripubblica integralmente il testo aggiornato, disponendo contestualmente l’abrogazione della versione originaria.
La circolare si inserisce nel quadro della disciplina prevista dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, che regolamenta gli interventi di bonifica dei siti contaminati e i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9. L’obiettivo del provvedimento è garantire la corretta applicazione delle disposizioni da parte delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo e delle imprese interessate, eliminando un errore materiale presente nella precedente versione del documento.
L’unica modifica introdotta riguarda il riferimento normativo relativo all’analisi di rischio sanitario e ambientale, attività che non è soggetta all’obbligo di iscrizione nella categoria 9. Nella Circolare n. 4/2026 il richiamo era stato erroneamente effettuato all’articolo 240, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/2006; la nuova circolare sostituisce tale riferimento con quello corretto all’articolo 240, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 152/2006, senza apportare ulteriori modifiche ai contenuti interpretativi già forniti.
Il documento ripropone integralmente i chiarimenti già contenuti nella Circolare n. 4/2026, confermando che sono soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono attività di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, bonifica, ripristino e ripristino ambientale. Restano invece escluse dall’obbligo di iscrizione le imprese che effettuano esclusivamente indagini preliminari, progettazione ed esecuzione della caratterizzazione, misure di prevenzione, analisi di rischio sanitario e ambientale e progettazione degli interventi di bonifica.
La circolare conferma inoltre i criteri già definiti per la determinazione degli importi dei lavori di bonifica cantierabili, precisando che devono essere considerate tutte le operazioni comprese nell’intervento approvato dall’autorità competente, sia dirette sia indirette, purché finanziariamente coperte e immediatamente eseguibili. Ribadisce altresì che il limite economico della classe di iscrizione rappresenta il valore massimo degli interventi che l’impresa può avere contemporaneamente in esecuzione, riferiti sia a un singolo progetto sia alla somma di più interventi distinti.
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