Rifiuti: specifiche sui codici EER per l'iscrizione degli operatori

07/17/2026

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il 14 luglio 2026 la Circolare n. 7, recante Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti, con la quale vengono aggiornate le istruzioni operative per l’utilizzo dei codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) nelle iscrizioni all’Albo. Il provvedimento si rende necessario a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, che ha sostituito e abrogato i decreti ministeriali dell’8 aprile 2008 e del 13 maggio 2009 sulla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ampliando l’elenco dei rifiuti conferibili mediante l’introduzione di ulteriori codici EER.

L’obiettivo della circolare è adeguare le modalità di iscrizione all’Albo alle novità introdotte dalla nuova disciplina dei centri di raccolta, fornendo indicazioni uniformi alle Sezioni regionali e provinciali sull’utilizzo dei codici EER nelle diverse categorie di iscrizione. Il documento interviene, in particolare, sulle categorie 1, 4 e 5, precisando quali codici possano essere riportati nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell’iscrizione.

La circolare si articola in due disposizioni operative. La prima riguarda le iscrizioni nella categoria 1, stabilendo che possono essere utilizzati anche i codici EER non appartenenti al capitolo 20 dell’Elenco europeo dei rifiuti, purché previsti nell’Allegato 1 del Decreto ministeriale 26 marzo 2026. In tali casi, le Sezioni dell’Albo dovranno riportare nei provvedimenti di iscrizione, accanto ai relativi codici, l’annotazione: “rifiuti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”, così da evidenziare che tali rifiuti sono conferibili presso i centri di raccolta in forza della nuova disciplina.

La seconda parte della circolare riguarda invece le categorie 4 e 5. Per la categoria 4 viene chiarito che possono essere utilizzati alcuni rifiuti identificati con codici EER del capitolo 20, ma che, in ragione della loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali. Si tratta, in particolare, dei rifiuti identificati con i codici 20 01 01 (carta e cartone), 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), 20 01 25 (oli e grassi commestibili) e 20 02 01 (rifiuti biodegradabili), limitatamente ai residui derivanti dalle attività di taglio e sfalcio connesse alla preparazione dei cantieri. Gli stessi codici possono essere utilizzati anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 5, qualora questa comprenda anche il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

La circolare dispone infine l’abrogazione della Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, sostituendo le precedenti indicazioni con le nuove direttive rese necessarie dall’aggiornamento della disciplina dei centri di raccolta. In questo modo l’Albo Nazionale Gestori Ambientali allinea le procedure di iscrizione alle modifiche introdotte dal Decreto ministeriale del 26 marzo 2026, assicurando un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte delle Sezioni territoriali e degli operatori del settore.



#Ambiente #Normative #Ambiente - Rifiuti/RENTRI #Default

: Circolare 14 luglio 2026, n. 07 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

: Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti.

: 07/17/2026

: Tutte le imprese

: Albo Nazionale Gestori Ambientali

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