L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il 22 luglio 2026 le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del Comitato Nazionale, con le quali viene data attuazione alla modifica dell'articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, introdotta dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 di conversione del D.L. PNRR n. 19/2026. I due provvedimenti disciplinano la nuova categoria 2-quater, riservata ai liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive previste dai propri ordinamenti, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti da essi prodotti, definendo sia i criteri e i requisiti per l'iscrizione sia i modelli uniformi dei relativi provvedimenti amministrativi.
La Deliberazione n. 4 istituisce formalmente la sottocategoria 2-quater e ne disciplina le modalità di accesso, con l'obiettivo di garantire un'applicazione uniforme della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale. Possono richiedere l'iscrizione esclusivamente i liberi professionisti il cui ordinamento professionale preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all'esercizio della professione. Tra i requisiti richiesti figurano l'iscrizione attiva all'albo professionale, il possesso di parte dei requisiti soggettivi previsti dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e la disponibilità di uno o più veicoli idonei al trasporto dei rifiuti nel rispetto della normativa sull'autotrasporto. La domanda dovrà essere presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, allegando la documentazione relativa ai veicoli e attestando le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono trasportare. È inoltre previsto il pagamento di un contributo annuo pari a 50 euro, oltre ai diritti di segreteria.
Il provvedimento stabilisce anche i limiti operativi della nuova categoria. L'iscrizione ha validità quinquennale ed è rinnovabile, ma consente esclusivamente il trasporto dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività manutentive svolte direttamente dal professionista iscritto. Rimane pertanto esclusa qualsiasi possibilità di trasporto di rifiuti pericolosi o di rifiuti prodotti da soggetti diversi. L'entrata in vigore della disciplina è fissata al 15 ottobre 2026.
Con la Deliberazione n. 5, il Comitato Nazionale completa il quadro attuativo approvando i modelli standard dei provvedimenti di iscrizione e di diniego nella categoria 2-quater, destinati a essere utilizzati da tutte le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo. Il modello di iscrizione riporta le informazioni identificative del professionista, dell'albo di appartenenza, dell'attività manutentiva esercitata, dei codici EER autorizzati e dei veicoli impiegati, oltre alle prescrizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Tra queste figurano il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti, l'obbligo di garantire l'idoneità tecnica dei veicoli, l'utilizzo esclusivo per i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività manutentiva del professionista e l'obbligo di conferimento presso impianti regolarmente autorizzati. Il secondo allegato definisce invece lo schema uniforme del provvedimento di diniego dell'iscrizione e le modalità di impugnazione. Anche questa deliberazione entrerà in vigore il 15 ottobre 2026.
Con l'adozione delle due deliberazioni, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali completa l'attuazione della nuova previsione normativa introdotta nel 2026, mettendo a disposizione dei liberi professionisti uno specifico regime di iscrizione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle proprie attività manutentive e assicurando procedure uniformi per tutte le Sezioni territoriali dell'Albo.


