L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il 22 luglio 2026 le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del Comitato Nazionale, con le quali viene data attuazione alla modifica dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, introdotta dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 di conversione del D.L. PNRR n. 19/2026.
I due provvedimenti disciplinano la nuova categoria 2-quater, riservata ai liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive previste dai propri ordinamenti, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti da essi prodotti. Le deliberazioni definiscono sia i criteri e i requisiti per l’iscrizione sia i modelli uniformi dei relativi provvedimenti amministrativi.
Deliberazione n. 4: iscrizione alla categoria 2-quater
La Deliberazione n. 4 istituisce formalmente la sottocategoria
2-quater e ne disciplina le modalità di accesso, con l’obiettivo di garantire
un’applicazione uniforme della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale.
Possono richiedere l’iscrizione esclusivamente i liberi professionisti il cui ordinamento professionale preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione. Tra i requisiti richiesti figurano:
- l’iscrizione attiva all’albo professionale;
- il possesso di parte dei requisiti soggettivi previsti dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
- la disponibilità di uno o più veicoli idonei al trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa sull’autotrasporto.
La domanda dovrà essere presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, allegando la documentazione relativa ai veicoli e attestando le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono trasportare. È inoltre previsto il pagamento di un contributo annuo pari a 50 euro, oltre ai diritti di segreteria.
Validità e limiti operativi della categoria 2-quater
L’iscrizione ha validità quinquennale ed è rinnovabile, ma consente
esclusivamente il trasporto dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività
manutentive svolte direttamente dal professionista iscritto.
Rimangono pertanto esclusi:
- il trasporto di rifiuti pericolosi;
- il trasporto di rifiuti prodotti da soggetti diversi.
L’entrata in vigore della disciplina è fissata al 15 ottobre 2026.
Deliberazione n. 5: modelli di iscrizione e diniego
Con la Deliberazione n. 5, il Comitato Nazionale completa il quadro
attuativo approvando i modelli standard dei provvedimenti di iscrizione e di diniego
nella categoria 2-quater, destinati a essere utilizzati da tutte le Sezioni regionali
e provinciali dell’Albo.
Il modello di iscrizione riporta:
- le informazioni identificative del professionista;
- l’albo professionale di appartenenza;
- l’attività manutentiva esercitata;
- i codici EER autorizzati;
- i veicoli impiegati.
Il modello contiene inoltre le prescrizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, tra cui:
- il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti;
- l’obbligo di garantire l’idoneità tecnica dei veicoli;
- l’utilizzo esclusivo per i rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività manutentiva del professionista;
- l’obbligo di conferimento presso impianti regolarmente autorizzati.
Il secondo allegato definisce invece lo schema uniforme del provvedimento di diniego dell’iscrizione e le modalità di impugnazione. Anche questa deliberazione entrerà in vigore il 15 ottobre 2026.
Con l’adozione delle due deliberazioni, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali completa l’attuazione della nuova previsione normativa introdotta nel 2026, mettendo a disposizione dei liberi professionisti uno specifico regime di iscrizione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle proprie attività manutentive e assicurando procedure uniformi per tutte le Sezioni territoriali dell’Albo.


