È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 giugno 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione, del 16 marzo 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, determinando le classi di prestazione relative alla caratteristica essenziale “resistenza al fuoco”. Il provvedimento fornisce il quadro armonizzato di classificazione che i fabbricanti dovranno utilizzare per dichiarare le prestazioni dei prodotti da costruzione nell’ambito del nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione (Construction Products Regulation – CPR).
L’obiettivo del regolamento è garantire continuità e uniformità nel sistema europeo di valutazione delle prestazioni antincendio dei prodotti da costruzione, consentendo ai fabbricanti di fornire informazioni dettagliate e comparabili sulle caratteristiche di resistenza al fuoco. La Commissione ha infatti ritenuto necessario definire nuove classi applicabili al regolamento (UE) 2024/3110, mantenendo sostanzialmente le classificazioni già previste dal regolamento delegato (UE) 2024/1681, al fine di assicurare coerenza con gli sviluppi tecnici e con le esigenze del mercato.
Il documento si compone di un breve articolato e di un ampio allegato tecnico che costituisce il cuore del provvedimento. L’allegato definisce simboli, criteri e classi di prestazione da utilizzare nella dichiarazione della resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, facendo riferimento alle norme armonizzate europee, ai documenti per la valutazione europea e agli standard di prova e classificazione applicabili.
Le classi introdotte riguardano un’ampia gamma di prodotti e componenti edilizi. Per gli elementi portanti vengono confermate le classi basate sulla capacità portante (R) e sulle combinazioni di capacità portante, tenuta e isolamento (RE, REI, REI-M e REW), con livelli di prestazione compresi tra 15 e 360 minuti. Analoghe classificazioni sono previste per pareti, pavimenti, tetti, contropavimenti, travi, colonne e altri elementi strutturali.
Il regolamento disciplina inoltre la classificazione di elementi non portanti con funzione di compartimentazione antincendio, quali tramezzi, facciate, soffitti, porte resistenti al fuoco, finestre, lucernari, barriere tagliafiamma, sigillature e attraversamenti impiantistici. In questi casi vengono utilizzate le classi E, EI, EI-M ed EW, che misurano rispettivamente la tenuta alle fiamme, la capacità di isolamento termico e la limitazione dell’irraggiamento.
Particolare attenzione è dedicata ai sistemi di ventilazione e controllo del fumo, per i quali vengono definite classi specifiche applicabili a condotte resistenti al fuoco, serrande tagliafuoco, condotte di evacuazione fumi, serrande di controllo del fumo e barriere al fumo. Il regolamento stabilisce criteri prestazionali relativi alla tenuta, all’isolamento e alle perdite ammissibili durante le prove di incendio, introducendo parametri armonizzati per la valutazione dei diversi prodotti.
L’allegato contempla inoltre prodotti destinati agli impianti elettrici e di comunicazione, sistemi di protezione dei cavi, evacuatori naturali e forzati di fumo e calore, nonché rivestimenti e sistemi di protezione passiva contro l’incendio. Per ciascuna categoria sono definite specifiche classi di prestazione e le relative modalità di classificazione.
Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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