ADR: recepita la direttiva sulle nuove modalità di controllo

Aggiornate le modalità di controllo per tenere conto delle modifiche all’ADR.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 aprile 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, recante il recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 in materia di procedure uniformi per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. Il provvedimento aggiorna il quadro normativo nazionale allineandolo alle più recenti disposizioni europee e sostituisce la disciplina precedentemente contenuta nei decreti ministeriali del 1997, 2001 e 2005.

Il decreto si inserisce nel contesto della normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e del D.Lgs. 35/2010, che disciplina il trasporto interno di merci pericolose. L’obiettivo del provvedimento è garantire l’applicazione di procedure uniformi di controllo sul territorio nazionale, rafforzando la sicurezza del trasporto di sostanze e materiali pericolosi e assicurando una maggiore armonizzazione con gli altri Stati membri dell’Unione europea.

La struttura del decreto definisce il campo di applicazione dei controlli, individua le autorità competenti, stabilisce le modalità di esecuzione delle verifiche su strada e presso le imprese e disciplina le procedure di cooperazione tra Stati membri in caso di infrazioni gravi o ripetute. Le disposizioni si applicano ai trasporti di merci pericolose effettuati mediante veicoli che circolano sul territorio nazionale o vi entrano provenendo da altri Paesi, con esclusione dei mezzi appartenenti alle Forze armate o posti sotto la loro responsabilità.

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Tra le principali novità figura l’adozione di una lista di controllo standardizzata da utilizzare durante le verifiche su strada, finalizzata a uniformare le attività ispettive e a facilitare il riconoscimento dei controlli già effettuati. Il decreto prevede inoltre che i controlli siano svolti a campione e coprano, per quanto possibile, un’ampia parte della rete stradale nazionale.

Particolare rilievo assume il nuovo sistema di classificazione delle infrazioni, articolato in tre categorie di rischio. La categoria I comprende le violazioni più gravi, che comportano un elevato rischio di morte, gravi lesioni personali o danni ambientali significativi e che possono determinare il fermo immediato del veicolo. Tra queste rientrano, ad esempio, il trasporto di merci il cui trasporto è vietato, la perdita di sostanze pericolose, l’assenza della documentazione obbligatoria, la mancanza del certificato ADR del conducente o la mancata nomina del consulente per la sicurezza quando prevista.

La categoria II riguarda infrazioni che comportano rischi di lesioni personali o danni ambientali e che richiedono misure correttive da adottare durante il trasporto o al termine dello stesso. Tra queste figurano l’assenza delle attrezzature obbligatorie, il mancato rispetto delle scadenze di ispezione di imballaggi e cisterne, la carenza di istruzioni scritte ADR o la formazione insufficiente del personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose.

La categoria III, infine, comprende violazioni di minore gravità, come errori nelle dimensioni delle etichette, informazioni incomplete nella documentazione di trasporto o irregolarità formali nella segnalazione dei veicoli, per le quali le misure correttive possono essere adottate successivamente dall’impresa.

Il decreto introduce inoltre specifici obblighi di monitoraggio e rendicontazione. Con cadenza biennale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà trasmettere alla Commissione europea una relazione contenente il numero dei controlli effettuati, i veicoli verificati, le infrazioni riscontrate e le sanzioni applicate. La prima relazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2026.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 24 giugno 2026, mentre il decreto entra formalmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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