È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 aprile 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/331 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che integra il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, determinando le classi di prestazione relative alla caratteristica essenziale della “reazione al fuoco” dei prodotti da costruzione.
Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa europea armonizzata per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, introdotta dal nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, che ha abrogato il precedente regolamento (UE) n. 305/2011. L’obiettivo del regolamento delegato è aggiornare e uniformare il sistema europeo di classificazione delle prestazioni antincendio dei prodotti da costruzione, garantendo continuità normativa e coerenza con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.
Come evidenziato nei considerando iniziali, la Commissione ha ritenuto necessario ridefinire le classi di prestazione applicabili alla “reazione al fuoco”, poiché le precedenti classificazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2016/364 non risultavano direttamente applicabili nell’ambito del nuovo quadro normativo CPR (Construction Products Regulation). Per questo motivo, il nuovo regolamento riprende sostanzialmente le medesime classi di prestazione già utilizzate nel precedente sistema armonizzato.
Dal punto di vista dei contenuti, il regolamento definisce in dettaglio le classi di reazione al fuoco applicabili a diverse categorie di prodotti da costruzione. L’allegato tecnico distingue infatti quattro macro-categorie: prodotti da costruzione ordinari, pavimenti, prodotti lineari per l’isolamento di condutture e cavi elettrici.
Per i prodotti da costruzione diversi dai pavimenti e dai cavi elettrici vengono confermate le classi A1, A2, B, C, D, E e F, determinate sulla base di specifici criteri di combustibilità, propagazione della fiamma, produzione di calore, sviluppo di fumo e rilascio di gocce o particelle ardenti. Le classi più elevate (A1 e A2) identificano prodotti con comportamento praticamente non combustibile, mentre le classi inferiori individuano livelli progressivamente maggiori di partecipazione all’incendio.
Per i pavimenti vengono introdotte le classi A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL e FFL, mentre per i materiali destinati all’isolamento di condutture sono previste le classi A1L, A2L, BL, CL, DL, EL e FL. Una specifica sezione è inoltre dedicata ai cavi elettrici, classificati nelle categorie Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca e Fca, con ulteriori parametri relativi alla produzione di fumo, all’acidità dei gas e alla formazione di gocce incandescenti.
Il regolamento definisce anche simboli tecnici, criteri di prova e definizioni armonizzate per la valutazione della prestazione antincendio, tra cui parametri come FIGRA, THR, SMOGRA, propagazione della fiamma e produzione totale di fumo, richiamando le pertinenti norme tecniche europee di classificazione e prova.
Dal punto di vista applicativo, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
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