È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 il Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente”, che sostituisce le precedenti direttive europee in materia di criminalità ambientale.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 giugno 2026, si inserisce nel quadro del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203, con l’obiettivo di rafforzare il sistema penale di tutela dell’ambiente, armonizzare le sanzioni ambientali a livello europeo e migliorare il contrasto ai reati ambientali e alle attività illecite connesse.
Dal punto di vista dei contenuti, il decreto introduce numerose modifiche al codice penale, al decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e al decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Una delle principali novità riguarda l’introduzione del nuovo reato di “commercio di prodotti inquinanti” (art. 452-bis.1 c.p.), che punisce chi immette sul mercato prodotti il cui utilizzo provochi compromissioni significative e misurabili dell’ambiente, delle acque, del suolo, degli ecosistemi o della biodiversità.
Il decreto rafforza inoltre il reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), introducendo aggravanti specifiche nei casi di danno a habitat protetti, ecosistemi di grandi dimensioni o con effetti durevoli, nonché quando vi sia pericolo per la vita o l’incolumità delle persone . Viene anche ampliata la nozione di “abusivamente”, includendo le condotte poste in violazione della normativa ambientale europea o fondate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente.
Tra le ulteriori novità, il decreto introduce specifiche fattispecie penali relative alla produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas fluorurati a effetto serra, prevedendo pene detentive e sanzioni pecuniarie per produzione, importazione, esportazione, utilizzo e rilascio illecito di tali sostanze.
Particolarmente rilevanti risultano anche le modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il decreto estende infatti il catalogo dei reati presupposto ambientali e aumenta le sanzioni pecuniarie per gli enti nei casi di delitti aggravati contro l’ambiente.
La struttura del provvedimento è articolata in quattro Titoli: il primo dedicato a oggetto e definizioni; il secondo alle modifiche del codice penale e alle disposizioni di contrasto alla criminalità ambientale; il terzo alle modifiche del d.lgs. 231/2001; il quarto ad altre disposizioni organizzative e operative. Tra queste ultime, viene istituito presso la Procura generale della Corte di cassazione il nuovo Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, finalizzato a rafforzare il coordinamento investigativo tra le autorità competenti.
Il decreto prevede inoltre l’adozione entro il 21 maggio 2027 di una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, che dovrà definire obiettivi, priorità, risorse e misure di prevenzione e repressione, anche in ambito transfrontaliero.
Nel complesso, il d.lgs. n. 81/2026 rappresenta un importante rafforzamento del sistema italiano di tutela penale dell’ambiente, introducendo nuove fattispecie di reato, aggravando il regime sanzionatorio e potenziando gli strumenti di coordinamento e prevenzione dei crimini ambientali.


