È stata pubblicata dall’INAIL la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, recante “Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni”, con la quale l’Istituto fornisce chiarimenti operativi sulla gestione della certificazione medica e sulle modalità di rientro al lavoro degli infortunati.
Il provvedimento, datato 29 aprile 2026, si inserisce nel quadro normativo di riferimento costituito dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, aggiornando le istruzioni alla luce delle evoluzioni organizzative, della digitalizzazione dei processi e dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di lavoratori.
L’obiettivo della circolare è uniformare le procedure relative alla certificazione medica degli infortuni sul lavoro, anche in considerazione dell’utilizzo della trasmissione telematica dei certificati e dell’introduzione di strumenti di sanità digitale e telemedicina negli accertamenti medico-legali.
Dal punto di vista dei contenuti, la circolare chiarisce innanzitutto le modalità di gestione della certificazione medica con esito definitivo della lesione. Viene ribadito che il certificato medico, trasmesso telematicamente tramite il modello 1SS, deve contenere diagnosi, prognosi e periodo di inabilità temporanea assoluta, nonché l’eventuale previsione di postumi permanenti. L’ultimo certificato ricevuto, attestante la conclusione della prognosi, assume valore ai fini della definizione medico-legale del caso.
Un aspetto centrale riguarda la ripresa del lavoro al termine della prognosi: la circolare stabilisce che il lavoratore può rientrare in servizio alla scadenza del periodo indicato nell’ultimo certificato senza necessità di ulteriore documentazione medica “definitiva”. Tuttavia, resta possibile il rilascio di certificazioni medico-legali da parte dell’INAIL, anche mediante strumenti di telemedicina, su richiesta del lavoratore o dell’Istituto.
Il documento disciplina inoltre la ripresa anticipata dell’attività lavorativa, prevedendo che essa sia consentita solo in presenza di un certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone il termine. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per la gestione dei casi in cui non pervengano certificati successivi alla scadenza della prognosi, prevedendo la definizione del periodo di inabilità entro 15 giorni per garantire la continuità delle prestazioni.
La struttura della circolare è articolata in una parte introduttiva con il quadro normativo e in tre sezioni operative dedicate rispettivamente alla certificazione con esito definitivo, alla ripresa del lavoro e alla ripresa anticipata. Le disposizioni trovano applicazione anche in ambito di malattia professionale, estendendo così il perimetro operativo delle istruzioni.
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