È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 il Decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2026, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 9 aprile 2026.
Il decreto si inserisce nel quadro normativo della prevenzione incendi, in raccordo con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e con la normativa tecnica specifica per l’edilizia scolastica, dando attuazione alle disposizioni che hanno prorogato al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici. L’obiettivo è definire un percorso graduale e strutturato per il completamento degli interventi, introducendo scadenze intermedie e misure di mitigazione del rischio.
Dal punto di vista strutturale, il decreto si articola in tre articoli principali: il primo disciplina le modalità e le tempistiche di adeguamento, il secondo introduce le misure gestionali di mitigazione del rischio da adottare nel periodo transitorio, mentre il terzo reca le disposizioni finali relative all’entrata in vigore.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede un sistema di scadenze differenziate. In particolare, entro nove mesi dalla pubblicazione deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attestante l’attuazione di un primo nucleo di misure essenziali di sicurezza, tra cui sistemi di allarme, illuminazione di emergenza, estintori e segnaletica. Il completamento integrale degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi è invece fissato al 31 dicembre 2027, termine entro il quale dovrà essere presentata una seconda SCIA attestante la piena conformità.
Il decreto consente inoltre di effettuare gli adeguamenti anche secondo le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e successive integrazioni, prevedendo comunque l’obbligo di attuare alcune misure minime entro il termine dei nove mesi.
Particolare rilievo assumono le misure gestionali di mitigazione del rischio, da adottare fino al completamento degli interventi. Tra queste rientrano, ad esempio, la limitazione del carico di incendio, la verifica dell’affollamento compatibile con le vie di esodo, il potenziamento degli addetti antincendio, l’incremento delle esercitazioni di emergenza (almeno due all’anno), il rafforzamento delle attività di sorveglianza e informazione dei lavoratori, la frequenza ai corsi di livello avanzato (tipo 3-FOR) con il conseguimento dell’idoneità tecnica, l’integrazione del piano di emergenza e della valutazione del rischio incendio, che deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile alle autorità di controllo.
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