Recepita la recepito la Direttiva (UE) 2024/825, la "Empowering Consumers for the Green Transition Directive", per aumentare la trasparenza delle informazioni su durabilità, riparabilità e impatto ambientale dei prodotti.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”. Il provvedimento, adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2024, introduce una serie di modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori rispetto alle comunicazioni ambientali e alle informazioni sulla sostenibilità dei prodotti.
L’obiettivo principale del decreto è contrastare fenomeni di greenwashing e migliorare la trasparenza delle informazioni ambientali fornite ai consumatori, favorendo scelte di acquisto più consapevoli e sostenibili. Il provvedimento aggiorna la disciplina delle pratiche commerciali sleali e degli obblighi informativi nei confronti dei consumatori, introducendo nuove definizioni e nuovi criteri per la valutazione delle dichiarazioni ambientali utilizzate nelle comunicazioni commerciali.
Tra le principali novità introdotte vi è l’inserimento nel Codice del consumo di nuove definizioni, tra cui “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “etichetta di sostenibilità”e “sistema di certificazione”, finalizzate a disciplinare l’utilizzo di messaggi che presentano prodotti o imprese come ambientalmente sostenibili. Il decreto stabilisce inoltre che alcune pratiche siano considerate ingannevoli, come l’utilizzo di etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione riconosciuti, la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche non dimostrabili o l’affermazione che un prodotto abbia un impatto climatico neutro sulla base esclusiva di meccanismi di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Il provvedimento introduce anche nuove disposizioni relative alla durabilità, riparabilità e aggiornamento dei beni, con l’obiettivo di favorire modelli di consumo più sostenibili e contrastare pratiche che riducono artificialmente la vita utile dei prodotti. In particolare, vengono previsti nuovi obblighi informativi per i professionisti riguardo alla disponibilità di aggiornamenti software, alla disponibilità di pezzi di ricambio e all’indice di riparabilità dei beni, nonché nuove regole sulla comunicazione delle garanzie commerciali di durabilità.
Tra le innovazioni introdotte figura inoltre l’obbligo di utilizzare un avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e, nei casi previsti, un’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, il cui formato è definito negli allegati al decreto. Come illustrato negli allegati grafici del provvedimento, l’avviso standardizzato informa i consumatori dell’esistenza della garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’Unione europeae dei principali diritti connessi, mentre l’etichetta di durabilità consente di indicare in modo uniforme la durata della garanzia commerciale offerta dal produttore.
La struttura del decreto si compone di disposizioni di modifica del Codice del consumo, seguite da norme finali e dagli allegati tecnici contenenti i modelli grafici dell’avviso armonizzato e dell’etichetta di garanzia. Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026, consentendo agli operatori economici un periodo di adeguamento alle nuove regole in materia di comunicazione ambientale e informazione ai consumatori. Nel complesso, il provvedimento rafforza il quadro normativo volto a promuovere una maggiore trasparenza nelle informazioni ambientali e a sostenere la transizione verso modelli di consumo più sostenibili.