È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, in vigore dal 7 aprile 2026. Tra i numerosi ambiti di intervento, il provvedimento introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
L’obiettivo delle disposizioni è semplificare gli adempimenti in materia di sicurezza, rendendoli più proporzionati alla dimensione aziendale, senza ridurre il livello di tutela dei lavoratori. In questo contesto, la legge interviene sull’articolo 30 del D.lgs. 81/2008 introducendo il nuovo comma 5-ter, che attribuisce all’INAIL il compito di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specificamente destinati alle microimprese e alle PMI. Tali modelli dovranno essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori e saranno accompagnati da attività di supporto operativo alle aziende per la loro concreta applicazione.
Ulteriori modifiche riguardano l’articolo 37 del decreto, relativo alla formazione dei lavoratori. In particolare, viene esteso l’ambito della formazione includendo esplicitamente anche i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario di lavoro. Contestualmente, viene ridefinita la disciplina dell’addestramento, precisando che esso deve consistere in prove pratiche per l’uso corretto e sicuro di attrezzature e dispositivi e può essere svolto anche mediante tecnologie di simulazione, con obbligo di tracciabilità in appositi registri.
La legge introduce inoltre modifiche in materia di lavoro agile, inserendo nel D.lgs. 81/2008 il nuovo articolo 3, comma 7-bis. Tale disposizione chiarisce che, nei casi in cui la prestazione lavorativa sia svolta in ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza devono essere adempiuti attraverso la consegna annuale di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile. Viene inoltre ribadito l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.
Un ulteriore intervento riguarda l’allegato VII del decreto, con l’introduzione della verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme utilizzate in ambito agricolo (ad esempio nei frutteti), aggiornando così il sistema dei controlli periodici delle attrezzature di lavoro.
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