È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026, adottato dalla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Il provvedimento disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici utilizzate per la manutenzione delle strade e idonee anche alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, con l’obiettivo di adeguare la normativa tecnica alle nuove esigenze operative del settore dei servizi pubblici locali.
Il decreto si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni europee in materia di omologazione dei veicoli contenute nel regolamento (UE) 2018/858. L’intervento normativo nasce dall’esigenza di aggiornare la disciplina delle macchine operatrici utilizzate nei servizi di manutenzione stradale e di gestione dei rifiuti urbani, riconoscendo la crescente diffusione di veicoli multifunzione dotati di moduli operativi destinati a più attività di servizio pubblico.
Il provvedimento definisce innanzitutto l’ambito di applicazione e le principali definizioni relative alle macchine operatrici interessate. In particolare, per manutenzione delle stradesi intendono le attrezzature installate sui veicoli per operazioni quali lavaggio e sanificazione delle superfici stradali, utilizzo di moduli idrici con pompe e diffusori d’acqua, impiego di lance idropulitrici e sistemi di aspirazione e disinfezione dei contenitori dei rifiuti. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono invece considerate attrezzature quali vasche di raccolta, mini-compattatori e costipatori utilizzati nelle attività di raccolta porta a porta, in particolare nei centri urbani caratterizzati da strade di dimensioni ridotte.
Il decreto stabilisce inoltre che le macchine operatrici dotate di carrozzeria permanente e moduli operativi per la manutenzione delle strade e per la raccolta dei rifiuti urbani, con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 7,5 tonnellate, devono rispettare le caratteristiche tecniche previste per i veicoli della categoria internazionale N2. Ai fini della circolazione stradale tali mezzi sono classificati come macchine operatrici ai sensi dell’articolo 58 del Codice della strada e non possono superare la velocità massima di 40 km/h, anche mediante l’adozione di limitatori di velocità.
Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di immatricolazione e revisione periodicadei veicoli interessati. In particolare, i veicoli della categoria N2 attrezzati con moduli operativi per la manutenzione delle strade possono essere immatricolati come macchine operatrici previo accertamento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione. Il decreto prevede inoltre che tali macchine operatrici siano sottoposte alla revisione periodica secondo le tempistiche e le regole applicabili ai veicoli della medesima categoria internazionale N2.
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