Gas serra: l'UE fissa un nuovo obiettivo di riduzione

03/21/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2026 il Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 (Legge europea sul clima) per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

L’obiettivo del provvedimento è rafforzare il quadro normativo europeo in materia di cambiamenti climatici introducendo un nuovo target climatico vincolante per il 2040, in linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi e con il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050. Il regolamento si inserisce infatti nella strategia dell’Unione volta a ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra, garantendo al contempo competitività economica, sicurezza energetica e una transizione equa.

Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il traguardo climatico dell’Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90% rispetto ai livelli del 1990, considerando le emissioni al netto degli assorbimenti di carbonio. Tale obiettivo assume carattere vincolante e rappresenta una tappa intermedia fondamentale verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

Il regolamento modifica la struttura della normativa europea sul clima intervenendo in particolare sull’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1119, introducendo disposizioni relative al riesame della legislazione europea post-2030 e alla definizione delle misure necessarie per raggiungere il nuovo obiettivo. In questo contesto, la Commissione europea è chiamata a valutare e proporre eventuali aggiornamenti normativi, sulla base di analisi d’impatto dettagliate e tenendo conto di numerosi fattori, tra cui evidenze scientifiche, impatti socioeconomici, competitività industriale e sicurezza energetica.

Tra gli elementi qualificanti del nuovo quadro normativo figurano la possibilità di utilizzare, entro determinati limiti, crediti internazionali di alta qualità per contribuire al raggiungimento del target climatico, il ruolo crescente degli assorbimenti di carbonio naturali e tecnologici, nonché una maggiore flessibilità tra settori e strumenti per garantire un approccio efficiente sotto il profilo dei costi. Viene inoltre posta particolare attenzione alla necessità di una transizione giusta ed equa, che tenga conto delle differenze tra Stati membri, delle esigenze delle PMI e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il regolamento prevede anche il rinvio al 2028 dell’operatività del sistema ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale, al fine di consentire una transizione più graduale verso il nuovo sistema di scambio delle quote di emissione. Inoltre, introduce un meccanismo di monitoraggio periodico: a partire dal 2027, la Commissione dovrà valutare ogni due anni i progressi compiuti verso gli obiettivi climatici, con eventuale presentazione di nuove proposte legislative.

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: Regolamento (UE) 2026/667, dell’11 marzo 2026

: Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040.

: 03/21/2026

: Tutte le imprese

: Gazzetta Ufficiale Unione Europea

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