Sicurezza sul lavoro: pubblicato in Gazzetta Uffciale il nuovo Accordo sulla formazione
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), concernente l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’accordo è stato adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sostituisce e accorpa gli accordi attuativi precedenti, con l’obiettivo di garantire omogeneità, qualità e aggiornamento continuo della formazione.
Il documento ha lo scopo di definire in maniera univoca i contenuti minimi, le modalità di erogazione e i requisiti dei soggetti formatori per tutti i corsi obbligatori previsti dal decreto legislativo n. 81/2008. La normativa di riferimento è rappresentata dallo stesso decreto legislativo n. 81/2008, integrato dalla legge n. 215/2021 e dal d.P.R. n. 177/2011 per specifici ambiti. L’accordo stabilisce anche l’aggiornamento dell’allegato XIV del decreto legislativo e introduce nuove modalità di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione.
La struttura del documento, articolata in oltre cento pagine, comprende una parte generale sull’organizzazione dei corsi e diverse sezioni specifiche per ciascuna figura professionale: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature e lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Sono inoltre disciplinati i corsi di aggiornamento, le indicazioni metodologiche per la progettazione e il monitoraggio, le modalità di erogazione (in presenza, in videoconferenza, e-learning, mista), i criteri di verifica dell’apprendimento, il riconoscimento dei crediti formativi e il controllo delle attività formative.
L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Parte VII – Altre disposizioni – prevede un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale, e comunque non oltre il 24 maggio 2026, sarà ancora possibile avviare corsi secondo le regole previste dagli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo. Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla Parte II, punto 3, del presente accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
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