È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026 il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. Il provvedimento si inserisce nella fase finale di attuazione del Piano, dopo la rimodulazione approvata a livello europeo, e introduce una serie di interventi volti a velocizzare la chiusura dei progetti ancora in corso, incidendo anche su alcune disposizioni in materia ambientale e sanitaria.
Tra le novità più rilevanti vi è la modifica della disciplina delle industrie insalubri. Il decreto prevede che le imprese già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non siano più ricomprese nella categoria delle “industrie insalubri”. La disposizione mira a evitare sovrapposizioni tra regimi autorizzativi, riconoscendo che le attività già sottoposte a un articolato sistema di valutazione e controllo ambientale non debbano essere ulteriormente assoggettate a un inquadramento sanitario che comporta adempimenti aggiuntivi a livello locale.
Il decreto interviene inoltre sulle procedure amministrative, con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti, inclusi quelli ambientali. Vengono rafforzati i meccanismi di conclusione della Conferenza di servizi e ridotti i termini per l’espressione dei pareri, prevedendo una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte. Le determinazioni devono essere motivate in modo chiaro e indicare eventuali prescrizioni proporzionate e sostenibili, così da assicurare certezza dei tempi senza compromettere le esigenze di tutela ambientale e sanitaria.
Ulteriori modifiche riguardano la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali (RAEE). In particolare, viene eliminata la possibilità per i distributori di effettuare il ritiro a domicilio dei dispositivi senza la contestuale fornitura di un’apparecchiatura equivalente. La misura punta a chiarire il perimetro degli obblighi e a prevenire utilizzi non coerenti del sistema di ritiro.
Infine, il provvedimento interviene anche in materia di bonifiche dei siti contaminati, stabilendo che, fino a quando le Regioni non individueranno le opere ammissibili nelle aree interessate, continueranno ad applicarsi le disposizioni statali di riferimento. In questo modo si garantisce continuità normativa e si evita il rischio di blocchi procedurali per la realizzazione degli interventi.
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