Interpello 02 2025: come applicare la definizione di luoghi di lavoro ai terreni esterni
Con l'Interpello n. 02/2025 del 20 novembre 2025, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito al considerare o meno luoghi di lavoro i terreni esterni.
Il quesito, posto dalla Regione Sicilia, chiede se “nel lavoro AIB (antincendio boschivo) che è lavoro agricolo-forestale ed in particolare nei luoghi ove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto del comma 2 lettera d-bis) che afferma che le disposizioni del Titolo II "non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola forestale" sono da considerarsi o non da consideransi luoghi di lavoro e pertanto se per le vedette e le postazioni AIB e' applicabile il titolo ii luoghi di lavoro e di conseguenza l'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008".
Dopo una disamina normativa di vari articoli del D.Lgs. 81/2008, la Commissione risponde che "in considerazione della ratio legis e del principio di diritto espresso dalla citata Corte di Cassazione [sentenza n. 49459/2022], nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 codice civile". Pertanto, per le postazioni AIB presenti nei boschi e nei terreni agricoli non trovano applicazione le specifiche del Titolo II e dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.