F-GAS: nuove regole per la dichiarazione di conformità
Il 23 ottobre 2025 la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 ottobre 2025, che stabilisce le modalità operative relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra.
Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, con l’obiettivo di adeguare la normativa alle nuove disposizioni sui F-gas. Tra le principali novità vi è l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli inalatori predosati, oltre alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con idrofluorocarburi (HFC).
Il documento stabilisce in dettaglio i contenuti obbligatori della dichiarazione di conformità, da redigere secondo il modello fornito nell’allegato I. La dichiarazione deve essere firmata da un rappresentante legale del fabbricante o importatore, e può riferirsi ad autorizzazioni o deleghe registrate nel portale F-gas. Sono inoltre definiti gli obblighi documentali per produttori e importatori, che devono conservare registri dettagliati delle quantità e dei tipi di HFC utilizzati, le dichiarazioni doganali e la documentazione attestante l’immissione sul mercato o la reimportazione delle apparecchiature.
Il regolamento disciplina anche la verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente, specificando i criteri per la valutazione della coerenza tra dichiarazioni, documentazione e dati presenti nel portale F-gas. Gli organismi di controllo devono redigere un documento di verifica da trasmettere alla Commissione europea.
È prevista una fase transitoria: le dichiarazioni di conformità redatte secondo il regolamento (UE) 2016/879 restano valide fino al 31 dicembre 2025.
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