Con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella G.U.R.I. del 21 ottobre 2021, n. 252, entrato in vigore il 22 ottobre 2021) sono apportate modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Come comunicato dal Ministero del LAvoro e delle Politiche Sociali, le modifiche mirano in particolare a "incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche".
Il DL modifica gli artt. 7, 8, 13, 14, 51, 99 e l'Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008. Nel nuovo Allegato 1 sono definite sanzioni aggiuntive per le gravi violazioni individuate nel medesimo utili alla revoca dei provvedimenti contestati dalle autorità di vigilanza.
Riassumendo, il Decreto interviene sui seguenti aspetti:
- il coordinamento di INL e ASL nell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il "rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute";
- la previsione dell'adozione "del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi".
Per quest'ultimo tipo di illeciti, "non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008".
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