Radiazioni ionizzanti: pubblicato il nuovo Decreto

08/24/2020

Con D.Lgs. 31/07/2020, n.101 (pubblicato nella G.U.R.I. 12/08/2020, n.201), l'Italia ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom. Il Decreto, che entra in vigore il 27/08/2020, abroga altresì il precedente D.Lgs. 17/03/1995, n.230, che è stato per anni il "testo unico" in materia di radioprotezione.

Il nuovo Decreto dedica il Titolo IX all' "Esposizione dei alvoratori". Le principali novità apportate dal nuovo Decreto rispetto alla legislazione precedente sono le seguenti:

- Relazione dell'esperto in radiprotezione (art. 109): sono indicati i contenuti minimi che la relazione deve rispettare ed è ribadito il concetto che tale relazione costituisce la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

- Sorveglianza sanitarai (art. 134): la sorveglianza sanitaria per lavoratori classificati espositi a radiazioni ionizzanti deve essere svolta da medici autorizzati (art. 138), siano essi esposti di categoria A o B. Ciò è un'importante novità rispetto alla legislazione previgente, che prevedeva la possibilità di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per lavoratori esposti di categoria B. In fase di prima applicazione, è introdotto un periodo transitorio di 24 mesi per l'adeguamento dei medici competenti che già svolgono la sorveglianza sanitaria per espositi di categoria B, durante i quali i medici competenti possono conitnuare a svolgere la sorveglianza sanitaria.

- Valori limiti per lavoratori esposti (art. 146): sono stati ridotti i valori limiti di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti (es: la dose equivalente al cristallino è stata ridotta da 150 millisievert/anno a 20 millisievert/anno).

Il TItolo IV del nuovo Decreto è dedicato alle "Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti". Gli aspetti di protezione normati da tale Titolo sono così suddivisibili:

- Esposizione al radon in ambienti di vita (novità rispetto alla legislazione precedente, che considerava tale argomento esplicitamente escluso).

- Esposizione al radon in ambiente di lavoro.

- Esposizione ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di "industrie NORM (Naturally Occouring Radioactive Material, ossia quei materiali non considerati radioattvi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali).

- Esposizione alla radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali a costruzione (novità rispetto alla legislazione precedente).

- Esposizione del personale navigante alla radiazione cosmica.

Per tali aspetti, il "livello di azione" della precedente legislazione è sostituito dal "livello di riferimento", definito come un valore di dose o di concentrazione di attività in aria da intendere come un valore al di sopra del quale non è opportuno si verifiche l'esposizione. Tale valore pertanto non è un vero e proprio "valore limite", ma un valore superato il quale diventa prioritario adottare interventi di protezione. L'implementazione di interventi di protezione può avvenire anche al di sotto del "livello di riferimento", per il principio di ottimizzazione.

Per quanto attiene specificatamente il Radon, il "livello di riferimento" è mantenuto a 300 Bq/m^3 negli ambienti di lavoro e nelle abitazioni esistenti (è abbassato a 200 Bq/m^3 nelle abitazioni che saranno costruite dopo il 31/12/2024).

I luoghi di lavoro interessati dalle norme relative alla protezione dal radon sono gli ambienti sotterranei, seminterrati o al piano terra (se ubicato in aree prioritarie come definite nell'art.11), gli stabilimenti termali e "specifici luoghi di lavoro" da individuare nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon (altra novità introdotta dal nuovo Decreto).

In detti luoghi di lavoro è da prevdere la misurazione della concentrazione media annua di radon in aria. Se essa supera il livello di riferimento, è necessario adottare misure correttive di riduzione. Tali misure "sono  effettuate  sulla  base  delle  indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon", che è una figura introdotta dal nuovo Decreto e che deve essere in possesso di specifici requisiti formativi.

Se le misure correttive dovessero risultare insufficienti, è necessario approfondire la valutazione dell'esposizione o della dose efficace dei lavoratori. Qualora essa risulti maggiore di 6 millisievert/anno, si è nella condizione di esposizione pianificata, con interventi di protezione da inquadrare nell'ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Le tempistiche della valutazione della concentrazione media annua di Radon sono le seguenti:

- prima valutazione: entro 24 mesi dall'inizio dell'attività (o dalla definizione delle aree a rischio o delle specifiche tipologie nel Piano di Azionale Nazionale Radon);

- ogni 8 anni, se il valore di concentrazione misurato è inferiore a 300 Bq/m^3;

- in occasione di interventi strutturali a livello di attacco a terra o di isolamento termico;

- se il valore di concentrazione misurato è superiore a 300 Bq/m^3, sono da adottare misure correttive entro 2 anni, quindi ripetere le misurazioni e se le stesse risultano inferiori a 300 Bq/m^3, ripetere le misurazioni ogni 4 anni, oppure, se risultano superiori, è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue (nominando un esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione prendendo a riferimento il valore di 6 mSv/anno).

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: D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

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: 08/24/2020

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