Emissioni: disposizioni integrative nel Testo Unico Ambientale

Con apposito Decreto sono state emanate disposizioni integrative inerenti la disciplina delle emissioni in atmosfera come normate nel D.Lgs. 152/2006.

Con D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, sono state emanate disposizioni integrative a seguito del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che aveva introdotto modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Il nuovo Decreto, pubblicato nella G.U.R.I. del 13/08/2020, entra in vigore il 28/08/2020.

Di seguito si riassumono alcune novità.

- VALORI LIMITE IN AUTORIZZAZIONE: i valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio (modifica all'art. 269 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 152/2006).

- VARIAZIONE DEL GESTORE: La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o  dall'atto  che  la  produce.  L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione delgestore, e' effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (inserimento all'art. 269 c. 11-bis del D.Lgs. 152/2006).

- EMISSIONI DI CANCEROGENI E SVHC: Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350,H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Reg (CE) n. 1907/2006 (cd. REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica  della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo (inserimento all'art. 271 c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006).

- COMUNICAZIONE DIFFORMITA': Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformita' relative ai singolivalori che concorrono alla valutazione dei valori limite su basemedia o percentuale (modifica all'art. 271 c. 20 del D.Lgs. 152/2006).

- SANZIONI: diverse sanzioni penali sono state sostituite da sanzioni amministrative (modifiche all'art. 279 del D.Lgs. 152/2006).

- VALORI LIMITE: modifiche ai valori limite di CO, NOx e Polveri per i Medi Impianti di Combustione (cd. MIC; modifiche alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006).

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