Nota del Ministero del Lavoro con protocollo 37 0009483 sulla non sanzionabilità del Datore di Lavoro che ha erogato la formazione dei dipendenti senza aver chiesto la collaborazione degli organismi paritetici

06/10/2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito su quali provvedimenti si debbano adottare nei confronti del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al D.Lgs. 81/2008, ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.

In questa nota, il Dirigente Dott. Antonio Allegrini cita l'articolo 37, comma 1, del Testo Unico in cui si stabilisce l'obbligo in capo al datore di lavoro che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e il successivo comma 12 in cui il legislatore ha stabilito che la suddetta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro in collaborazione con gli enti paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di verificare il possesso dei requisiti, previsti dal D.Lgs. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico, fermo restando che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancanta osservanza del comma 12 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Alcuni Uffici applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell'articolo 37, comma 1, ritenendo la formazione "non sufficiente ed adeguata". Tuttavia, il Ministero del Lavoro ritiene che in termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione in un organismo paritetico non può essere sanzionato , anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 dell'articolo 37 citato, ritenendo che la formazione sia "non sufficiente ed adeguata".

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: 06/10/2015

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