Il RAC conclude 9 pareri scientifici

Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato 6 pareri per la classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH), 2 pareri su richiesta del Direttore esecutivo e 1 parere su una proposta di restrizione

Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato 6 pareri per la classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH), 2 pareri su richiesta del Direttore esecutivo e 1 parere su una proposta di restrizione.

MANDIPROPAMMIDE
Utilizzato come fungicida in agricoltura.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC ha raggiunto un accordo sulla proposta dell'Austria di classificare la sostanza per la tossicità acquatica acuta con un fattore M di 1. Comunque, il RAC ha anche concordato che la classificazione per il pericolo acquatico a lungo termine come Cronico 1 con un fattore M di 1 è assicurata in quanto si tratta di una classificazione più severa rispetto a quanto proposto da parte del dossier submitter.

FENOSSAPROP-P-ETIL
Utilizzato come erbicida in agricoltura.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC ha raggiunto un accordo sulla proposta dell'Austria di classificare il fenossaprop-p-etil come sostanza che può causare danni renali attraverso l'esposizione prolungata o ripetuta e come molto tossica per gli organismi acquatici con effetti acuti e di lunga durata. Il RAC concorda anche di classificare il fenossaprop-p-etil come sostanza che può causare una reazione allergica della pelle, ma conclude sulla Categoria 1 anziché 1B come proposto dall'Austria.

ISOSSAFLUTOLO
Utilizzato come erbicida in agricoltura.
L'isossaflutolo ha già una classificazione armonizzata a livello UE. E' infatti presente nell'allegato VI al CLP come reprotossico di categoria 2 e come molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine. Il RAC concorda con la proposta dell'Olanda di assegnare un fattore M di 10 alla classificazione per la tossicità acuta acquatica e di 100 alla classificazione per la tossicità cronica acquatica.

SORBATO DI POTASSIO
Utilizzato come biocida.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC concorda con la proposta della Germania di classificare il sorbato di potassio come sostanza in grado di provocare una seria irritazione oculare ma non ha trovato la classificazione per l'irritazione cutanea giustificata.

DIFOSFURO DI TRICALCIO
Utilizzato come rodenticida in agricoltura.
Questa sostanza ha già una classificazione armonizzata nell'All. VI al Reg. CLP come sostanza che, in contatto con l'acqua, rilascia gas tossici ed infiammabili che si possono incendiare spontaneamente, come letale se ingerito (classificazione minima) e come molto tossica per gli organismi acquatici (fattore M di 100). Il RAC concorda con la proposta della Germania di classificare la sostanza per causare gravi ustioni cutanee, ma ha proposto di classificarla per causare gravi danni oculari così come per il suo potere irritante in conformità a quanto stabilito dalla Dir. 67/548/CEE. Infine, il RAC ha proposto di classificare il difosfuro di tricalcio come letale se inalato e come sostanza che libera gas molto tossici quando entra in contatto con acidi.

8:2 FLUOROTELOMER ALCOHOL (FTOH)
Utilizzato principalmente come componente nel rivestimento di tessili, carta e tappeti per conferire proprietà repellenti nei confronti di oli, macchie, acqua e nel settore della detergenza. Può essere presente come residuo nei materiali grezzi.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC ha concluso che i dati forniti nella proposta della Norvegia per classificarlo come sostanza reprotossica sono insufficienti.
DIISONONILFTALATO (DNIP) E DIISODECILFTALATO (DIDP) IN GIOCATTOLI E ARTICOLI PER L'INFANZIA
Gli ftalati DNIP e DIDP sono ristretti nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia, che possono essere messi in bocca dai bambini, in conformità con la voce 52 della Lista delle restrizioni (Allegato XVII), L'ECHA ha valutato le nuove prove scientifiche in relazione ai rischi del DNIP e DIDP quando presenti in articoli.

Nell'Aprile 2012, il Direttore esecutivo dell'ECHA ha richiesto al RAC di formulare un parere sulla bozza del rapporto, redatto da ECHA, "Evaluation of new scientific evidence concerning DINP and DIDP in relation to entry 52 of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)".

Il RAC ha concluso che qualora la restrizione esistente per i giocattoli od articoli di puericultura contenenti DINP o DIDP venisse abolita, potrebbe esserci un rischio per i bambini derivante dal mettere in bocca questi articoli plastificati.

Il RAC non ha identificato ulteriori usi che potrebbero causare un rischio per i bambini o per gli adulti. L'ECHA finalizzerà la revisione di tale rapporto tenendo in considerazione il parere del RAC e i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica.

1,4-DICLOROBENZENE IN DEODORANTI E TOILET BLOCKS
Il RAC ha adottato il suo parere concludendo che la proposta dell'ECHA sulla restrizione all'immissione in commercio e all'utilizzo di deodoranti e tavolette per WC (toilet bolcks) contenenti 1,4-diclorobenzene è giustificata. In conformità alle conclusioni del RAC, il rischio è stato identificato sia per gli usi domestici che professionali.

ARSENIURO DI GALLIO
Su richiesta del Direttore esecutivo dell'ECHA, il RAC ha raggiunto un accordo sulla bozza di parere sull'arseniuro di gallio che viene utilizzato nell'industria della microelettronica.

Nel maggio 2010, il RAC ha adottato un precedente parere sull'arseniuro di gallio come sostanza reprotossica (cat. 1B) in accordo con la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate presentata dalla Francia.

Il RAC ha valutato altre informazioni relative alla tossicità riproduttiva trasmesse dall'industria e durante il 24° meeting ha concordato che non è stata giustificata alcuna modifica per la proposta di classificare l'arseniuro di gallio come sostanza reprotossica (cat. 1B), come stabilito nel suo precedente parere. In conformità con il mandato del Direttore esecutivo, la bozza di parere sarà soggetta a consultazione pubblica prima della sua adozione finale.

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