Terre e rocce da scavo: indicazioni operative da Regione Veneto, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento

L'articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare", convertito nella legge 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013, modifica la norma di riferimento per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri (piccoli compresi). Fanno eccezione solo quelli sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale che per quantitativi superiori ai 6.000 mc rimangono sottoposti al regolamento di cui al D.M. 161/2012 che prevede la presentazione del Piano di Utilizzo.

Alcune regioni hanno provveduto a fornire indirizzi operativi:

  • Regione Veneto, con circolare n. 397711 del 23.09.2013

Alla Circolare è allegata anche la modulistica da utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma e precisamente:

  • Modello 1 - Comunicazione all'Arpav (e al Comune), prima dell'inizio dei lavori di scavo, del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 41-bis, e comunicazione delle eventuali modifiche di detti requisiti;
  • Modello 2 - Comunicazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 41bis, della conferma alle autorità competenti del completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.

Nella circolare viene, anche, precisato che le dichiarazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.bis, devono essere sottoscritte dal "proponente o dal produttore" ma che viene ritenuto ragionevole individuare, oltre ai soggetti precedentemente indicati, anche, il committente dei lavori o l'appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.

In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo.

  • Regione Toscana, con modulo ARPAT per la dichiarazione

In base all'articolo 41 bis i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri, le cui opere non sono soggette ad AIA o VIA, per quantità inferiori o uguali ai 6000 mc anche per opere soggette a VIA ed AIA. Tutto ciò a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alle sedi ARPAT territorialmente competenti, alcune condizioni fondamentali, quali, ad esempio, che:

  • la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti;
  • siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda;
  • l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
  • i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale.

Nell'autocertificazione il proponente dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di materiali destinati al riutilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per il riutilizzo (indicativamente un anno). Il completo riutilizzo dei materiali da scavo deve essere poi comunicato dal produttore alle sedi ARPA competenti sul territorio.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato, a cura del proponente, con l'iter edilizio. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

  • Provincia Autonoma di Trento, con determinazione n. 495 del 25.09.2013 del Dirigente Settore Gestione Ambientale
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