Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto con il Regolamento sull'utilizzazione

Pubblicato il Decreto Ministeriale che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". Tale decreto entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre.
Il decreto è stato emanato in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con la precisazione che il provvedimento è stato emanato dopo che la Commissione Europea - Direzione generale per le imprese non ha formulato alcuna osservazione ed ha ritenuto, quindi, implicitamente che il provvedimento non ha contenuti tali da pregiudicare la concorrenza ed il mercato.

Con questo decreto ministeriale viene stabilito il fondamentale principio che il materiale da scavo è un sottoprodotto se sono rispettate le seguenti quattro condizioni:

  1. il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
  2. il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera;
  3. il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
  4. il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.


La nozione di sottoprodotto è antitetica a quella di rifiuto e genera la possibilità che il materiale possa essere riutilizzare nell'ambito del cantiere senza doverlo trattare come uno scarto.

Di notevole importanza l'articolo 5 del decreto che tratta il piano di utilizzo che deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto viene però precisato che sono comunque esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti.
In conformità a quanto disposto all'articolo 4 del decreto, conformemente a quanto previsto dai piani di utilizzo, il materiale da scavo potrà essere riutilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Ma anche in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

Il piano di utilizzo è presentato dall'impresa almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera e la trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica.
Il piano ha una durata limitata ed una volta scaduto viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il materiale come rifiuto e quindi di smaltirlo. Tale effetto si produce anche nel caso di violazione degli obblighi assunti dall'impresa nel piano.
Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, così come disposto dall'articolo 6 del decreto, la sussistenza dei requisiti può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'avvenuto utilizzo del materiale in conformità al piano di utilizzo è attestato dall'esecutore mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Con le disposizioni transitorie contenute all'articolo 15, viene previsto che entro i centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali e' in corso una valutazione di impatto ambientale relativa all'utilizzabilità del materiale da scavo, possono essere assoggettati alla disciplina del piano di utilizzo.

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