Provincia Autonoma di Trento: aggiornata la disciplina provinciale sulla certificazione energetica

10/01/2012

La Deliberazione 20/07/2012, n. 1539, pubblicata sul B.U.R. Provincia di Trento n. 35 del 28/08/2012, apporta modifiche alla Deliberazione 22/12/2009, n. 3110, recante misure attuative del D. Pres.P 13/07/2009, n. 11-13/Leg., Regolamento in materia di edilizia sostenibile.

La Deliberazione 1539/2012 sostituisce gli allegati H e I della citata Deliberazione 3110/2009, recanti, rispettivamente, criteri e modalità per la compilazione del certificato energetico per gli edifici, e modifiche ed integrazioni all'Allegato A del Regolamento. In particolare l'Allegato I modifica i punti 6 - «Impianto di ventilazione e tenuta all'aria» e 7 - «Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria» del citato Allegato A al Regolamento.

I nuovi criteri e modalità definiti dall'Allegato H si applicano anche con riferimento alle procedure in corso di istruttoria.

Requisiti di prestazione energetica per le ristrutturazioni

Per le ristrutturazioni, rientrano tra i casi nei quali il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica è espresso attraverso l'indice di energia primaria globale di cui all'Allegato A della D. P.G.P. Trento  13/07/2009, n. 11-13/L (sostituito dal nuovo provvedimento in esame) quelli di «ristrutturazione dell'intero edificio» (la precedente dizione faceva riferimento alla «ristrutturazione totale dell'intero edificio»). Conseguentemente, sono invece soggette alle prescrizioni semplificate di cui al citato Allegato A le ristrutturazioni non ricomprese in quelle di cui sopra, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento dei volumi inferiori al 20% del volume dell'edificio esistente, limitatamente al volume nuovo.

Quanto sopra si applica per le domande del titolo edilizio o le comunicazioni per opere libere presentate a far data dal 19/05/2012.

 

Interventi soggetti a certificazione energetica

È comunque soggetta all'obbligo la ristrutturazione dell'intero edificio, anche se lo stesso abbia una SUL inferiore a 500 mq (la precedente dizione faceva riferimento alla «ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq»).

Si segnala altresì che sono ora esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina i rifugi alpini ed escursionistici.

 

Certificazione energetica per le compravendite o le locazioni immobiliari

Nei casi previsti dalla normativa statale relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell'attestato di certificazione energetica, il medesimo deve essere redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale. In questi casi, per gli edifici con una SUL inferiore a 500 mq, il calcolo della prestazione energetica può essere effettuato utilizzando le metodologie semplificate.

 

Procedura per la redazione e la trasmissione dell'attestato di certificazione energetica

Viene chiaramente specificato che il titolare dell'abilitazione edilizia, o comunque il proprietario o il detentore dell'immobile, sono tenuti ad attivare la procedura conferendo l'incarico ad un professionista abilitato. Quest'ultimo è invece tenuto ad effettuare la trasmissione dell'attestato al comune ed all'Agenzia provinciale per l'energia, ai fini della costituzione del nuovo Catasto provinciale per le certificazioni energetiche, costituito ai sensi del nuovo art. 12-bis della D. P.G.P. Trento  13/07/2009, n. 11-13/L, inserito dal provvedimento in esame.

 

Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

Nell'elenco dei soggetti abilitati vengono inseriti anche quelli in possesso di «diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale».

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: 10/01/2012

: Provincia Autonoma di Trento

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