Nomina RSPP Esterno

05/05/2011

Sanzione: Datore di Lavoro: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La nomina del RSPP è, assieme all'elaborazione della valutazione dei rischi, obbligo non delegabile da parte del Datore di Lavoro.

Il RSPP deve essere in possesso dei requisiti (frequenza di appositi corsi di formazione e loro periodico aggiornamento, qualora non vi siano titoli esimenti gli stessi) definiti all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e svolgere i compiti riportati nell'art. 33 del medesimo decreto. In buona sostanza, l'RSPP è il "braccio destro" del Datore di Lavoro, provvedendo a:

-        individuare e valutare i fattori di rischio (in base alla sua conoscenza della realtà aziendale);

-        elaborare le misure preventive e protettive;

-        elaborare le procedure di sicurezza;

-        proporre i programmi di formazione dei lavoratori e fornire agli stessi adeguate informazioni;

-        partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza, ivi compresa la riunione annuale.

Il RSPP deve essere interno nei casi previsti dall'art. 31 c. 6 del D.Lgs. 81/2008, e cioè:

-        nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 334/1999 (cd. Decreto Seveso), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

-        nelle centrali termoelettriche;

-        negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/1995 (decreto riguardante le radiazioni ionizzanti);

-        nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

-        nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

-        nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

-        nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il ruolo di RSPP può essere svolto dal Datore di Lavoro nei casi previsti dall'art. 34 e dall'All. II del D.Lgs. 81/2008, e cioè:

-        nelle aziende per le quali non vi è l'obbligo di nominare un RSPP interno (v. elenco precedente);

-        nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende estrattive e altre attività minerari e le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);

-        nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;

-        nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori;

-        nelle altre aziende fino a 200 lavoratori.

Nel caso il Datore di Lavoro assuma l'incarico di RSPP, egli deve frequentare un l'apposito corso di formazione definito nell'art. 34 c. 2 del D.Lgs. 81/2008, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore.

 

Puoi precompilare i campi e scaricare il documento nella seguente pagina

#Documenti

: D.Lgs. 81/2008 17 c. 1 lett. B)

:

: 05/05/2011

:

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