Attività edilizia: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
L'articolo 49, comma 4 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività,
con la quale è possibile avviare immediatamente un'attività
economica, qualora, per l'esercizio della stessa, sia necessario
unicamente l'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da altri atti amministrativi.
In particolare, l'articolo 49, comma 4 ter, del citato decreto,
precisa che le espressioni "segnalazione certificata di inizio
attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di
"dichiarazione di inizio attività" e "DIA", ovunque ricorrano,
anche come parte di un'espressione più ampia, e che la disciplina
della SCIA sostituisce direttamente quella della DIA recata da ogni
normativa statale o regionale.
Tale ultima previsione ha suscitato qualche perplessità circa
l'applicabilità della nuova disciplina al settore dell'edilizia,
ove l'articolo 22 del D. P. R. n. 380 del 2001, Testo Unico
dell'Edilizia, reca una specifica disciplina per gli interventi
subordinati a denuncia di inizio attività.
Sul punto è intervenuto l'Ufficio Legislativo del Ministero per la
Semplificazione Normativa che, con un parere reso all'Assessorato
al Territorio e all'Urbanistica del Comune di Milano, ribadendo
l'applicabilità della SCIA anche alla materia dell'edilizia,
evidenziando a supporto come:
1."il legislatore abbia omesso di indicare la Dia edilizia tra
quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della
disposizione";
2."la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non
solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche della
<asseverazioni> di tecnici abilitati", "in linea con quanto
stabilito dalla disciplina della Dia edilizia contenuta
nell'articolo 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380";
3.un "rilevante argomento a sostegno della tesi ... si desume
dalla previsione dell'articolo 49, comma 4 ter, primo periodo,
della legge n. 122 del 2010 (legge di conversione del decreto legge
n. 78 del 2010, ndr.), secondo cui la disciplina della Scia, tra
l'altro, <costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera
m)> dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione".
In merito, poi, alla possibilità di effettuare in SCIA gli
interventi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico, il
Ministero precisa che "permane l'onere di acquisizione ed
allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di
assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale
atto ... non può essere sostituito dalla SCIA".