Ammissibilità dei rifiuti in discarica: nuovo decreto

01/17/2011

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01/12/2010, stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (art. 1).
I rifiuti possono essere conferiti in discarica solo dopo essere stati oggetto d'analisi e di campionamento utilizzando i metodi d'analisi indicati nell'allegato 3 dello stesso decreto.
Le discariche hanno livelli di tutela ambientali differenti a secondo della tipologia di rifiuti che devono in esse essere conferiti. Per questa ragione è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.
Il produttore (art. 2) ha l'obbligo di effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione di base raccoglie tutte le informazioni necessarie allo smaltimento finale in sicurezza. Tale operazione deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
Una volta che i rifiuti son stati giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica devono essere sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto (art.3).
La verifica di conformità deve essere effettuata dal gestore dell'impianto attraverso una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base e deve comprendere almeno un test di cessione per lotti. Inoltre il gestore deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 invece sono dedicati rispettivamente allo smaltimento dei rifiuti inerti, dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi.
Con il D.M. 27 settembre 2010 viene inoltre  abrogato il D.M. 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

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: D.M. 27 settembre 2010

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: 12/13/2010

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