Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Direzione generale Economia circolare e bonifiche ha emanato il Decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, che approva le “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale”. Il provvedimento è stato pubblicato e messo a disposizione sul portale RENTRI il 10 settembre 2026 e disciplina le situazioni nelle quali una o più funzionalità del sistema risultino temporaneamente degradate, limitate o non pienamente operative, senza tuttavia configurare una completa o grave indisponibilità dei servizi.
Il decreto si inserisce nel quadro normativo sulla tracciabilità dei rifiuti delineato dagli articoli 188-bis, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, con particolare riferimento all’articolo 21, che demanda a specifici decreti direttoriali la definizione delle modalità operative del RENTRI. Il nuovo provvedimento completa inoltre le procedure già disciplinate dal Decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, e dal Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, riguardante anche l’indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale.
La novità consiste nell’introduzione di una specifica procedura per il “degrado temporaneo”, definito come una condizione, rilevabile anche attraverso i sistemi automatici di monitoraggio RENTRI, nella quale i servizi a supporto del FIR digitale non consentono la continuità delle attività pur rimanendo parzialmente disponibili. L’evidenza del problema può essere costituita dai codici di risposta e dai messaggi restituiti dalle API oppure dai messaggi di errore visualizzati nell’area riservata del portale o nell’applicazione mobile dedicata al FIR digitale. Le misure previste rappresentano una deroga, limitata al singolo formulario e alla durata del degrado, al principio secondo cui il formato scelto all’origine vincola l’intera filiera.
In concreto, qualora il degrado impedisca l’emissione del FIR digitale, l’operatore può emettere il formulario in formato cartaceo secondo il D.M. 59/2023. Se invece il problema si manifesta durante il trasporto, rendendo impossibile aggiornare o sottoscrivere il FIR digitale in occasione, ad esempio, di un trasbordo o di una sosta tecnica, il trasportatore può aggiornare la stampa del formulario digitale e sottoscriverla con data e firma autografa: da quel momento il documento assume il regime del FIR cartaceo. Analoga procedura è prevista quando il degrado si verifica all’arrivo presso il destinatario, che può integrare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza e sottoscriverli manualmente. Per i formulari gestiti secondo queste procedure emergenziali non si applicano gli obblighi di trasmissione dei relativi dati al RENTRI.
L’utilizzo delle misure di emergenza deve però essere documentato. L’operatore deve riportare nel campo annotazioni del FIR il riferimento al Decreto direttoriale n. 254/2026 e compilare l’apposita dichiarazione contenuta nell’Appendice, trasmettendola via PEC all’indirizzo indicato dal decreto entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, accompagnata obbligatoriamente da almeno un’evidenza del malfunzionamento fornita dal sistema RENTRI. Le comunicazioni possono essere sottoposte a verifiche e controlli e l’operatore deve poter dimostrare, anche in sede ispettiva, la corrispondenza tra dichiarazione, evidenze del degrado e FIR gestito in modalità cartacea. Il decreto raccomanda inoltre, come misura preventiva, di disporre di un quantitativo di FIR cartacei bianchi già vidimati proporzionato alle proprie esigenze.
Il provvedimento è composto da tre articoli e un Allegato 1 con relativa Appendice. Oltre ad approvare le nuove modalità operative, modifica il Decreto direttoriale n. 25/2026 uniformando le procedure per comunicare al produttore o detentore il passaggio del FIR dal formato digitale a quello cartaceo: il trasportatore potrà utilizzare i servizi RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo oppure lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori e tramite interoperabilità, una volta cessata l’indisponibilità e comunque tempestivamente. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del MASE.


