RENTRI: nuove istruzioni per registro di carico e scarico e FIR

Il MASE aggiorna le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR nell’ambito del RENTRI.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il 5 agosto 2026 il Decreto direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche n. 210 del 31 luglio 2026, con cui vengono approvate le nuove versioni delle “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti” e delle “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)”, entrambe aggiornate a luglio 2026.

I due documenti costituiscono rispettivamente l’Allegato 1 e l’Allegato 2 al decreto e sostituiscono le istruzioni precedentemente approvate con il Decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023. Il provvedimento è stato messo a disposizione il 31 luglio 2026 sui siti istituzionali del MASE e del RENTRI.

Quadro normativo e aggiornamento delle istruzioni RENTRI


L’aggiornamento si inserisce nel quadro normativo definito dal D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli articoli 188-bis, 189, 190 e 193 sulla tracciabilità dei rifiuti, e dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità e il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

In particolare, l’articolo 21 del D.M. 59/2023 demanda a specifici decreti direttoriali la definizione delle modalità operative necessarie al funzionamento del RENTRI e all’assolvimento degli adempimenti da parte degli operatori. Le nuove istruzioni sono state elaborate anche sulla base di una consultazione con i portatori di interesse svolta nell’ottobre 2025 e tengono conto delle osservazioni ricevute e del confronto con l’Albo nazionale gestori ambientali.

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Obiettivo delle nuove istruzioni per registro e FIR


L’obiettivo principale della revisione è allineare le istruzioni ai chiarimenti pubblicati attraverso le schede informative del portale RENTRI, correggere alcuni refusi e fornire ulteriori indicazioni per la gestione della documentazione, con particolare attenzione alla progressiva digitalizzazione degli adempimenti.

Registro cronologico di carico e scarico: cosa prevede l’Allegato 1


L’Allegato 1, composto da 41 pagine, disciplina la compilazione del registro cronologico distinguendo le modalità operative applicabili a produttori e detentori, nuovi produttori, impianti di trattamento, trasportatori e intermediari o commercianti senza detenzione.

Sono trattate le registrazioni di carico e scarico, l’esito del conferimento, le rettifiche e gli annullamenti, lo stoccaggio istantaneo e numerose situazioni specifiche, tra cui manutenzioni, pulizia delle reti fognarie, microraccolta e centri di raccolta.

Vengono inoltre precisate le modalità per gestire le rettifiche di registrazioni effettuate sul registro cartaceo dopo il passaggio al registro digitale, prevedendo soluzioni volte a mantenere il collegamento e la tracciabilità tra registrazione originaria e successiva rettifica.

Il documento ricorda inoltre che, ferme restando le diverse decorrenze previste per i diversi profili, dal 13 febbraio 2026 il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale.

FIR: indicazioni operative contenute nell’Allegato 2


L’Allegato 2, dedicato al FIR, si sviluppa in 16 pagine e fornisce indicazioni puntuali sulla compilazione dei singoli campi del formulario, dalla corretta identificazione di produttore, detentore, destinatario, trasportatore e intermediario fino alle caratteristiche del rifiuto, alle firme, ai dati relativi al trasporto e alla sezione riservata al destinatario.

Il documento chiarisce inoltre la gestione di situazioni particolari quali rifiuti derivanti da manutenzione e piccoli interventi edili, rifiuti da costruzione e demolizione conferiti al punto vendita, manutenzione delle infrastrutture e delle reti fognarie, trasporto intermodale, microraccolta, trasbordo parziale o totale, stazionamento dei veicoli, trasporto marittimo e variazione del destinatario.

Tra le indicazioni operative viene precisato, ad esempio, che nel FIR digitale il numero della registrazione del registro cronologico non è obbligatorio, mentre la sottoscrizione avviene attraverso gli strumenti di sottoscrizione elettronica previsti dalle modalità operative RENTRI.

Le istruzioni specificano inoltre le modalità di gestione dell’accettazione totale o parziale e del respingimento del rifiuto da parte dell’impianto destinatario.

RENTRI e digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti


Con il Decreto direttoriale n. 210/2026 il MASE aggiorna quindi un riferimento operativo centrale per gli operatori coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti, consolidando in due documenti organici i chiarimenti necessari per la corretta gestione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR nell’ambito del sistema RENTRI e della sua evoluzione verso la completa digitalizzazione.

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