DPI: aggiornato l'elenco delle norme armonizzate

La Decisione (UE) 2026/1971 aggiorna le norme armonizzate per i DPI e rinvia all’8 ottobre 2027 il ritiro di alcune norme sugli elettrorespiratori.

La Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026, che aggiorna i riferimenti delle norme armonizzate applicabili ai dispositivi di protezione individuale (DPI), con particolare riguardo ai guanti di protezione per parrucchieri, agli indumenti di protezione contro la pioggia e ai dispositivi per la protezione degli occhi e del viso per uso professionale.

La decisione è stata pubblicata e messa a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 4 settembre 2026, data dalla quale entra anche in vigore.


DPI e norme armonizzate: cosa prevede l’aggiornamento UE


Il provvedimento modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, che raccoglie i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

Ai sensi dell’articolo 14 di quest’ultimo, infatti, i DPI conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE beneficiano della presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dall’Allegato II.

L’aggiornamento deriva dall’attività di normazione svolta dal CEN sulla base della richiesta formulata dalla Commissione con la Decisione C(2020) 7924 e successivamente aggiornata per tenere conto dell’evoluzione tecnica, scientifica e normativa.


Nuove norme armonizzate per guanti, indumenti e protezione di occhi e viso


Tra le principali novità figura l’inserimento della EN ISO 374-6:2025, specificamente dedicata ai guanti di protezione per parrucchieri contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi.

Viene inoltre pubblicato il riferimento alla nuova EN ISO 24232:2025 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, che sostituisce la precedente EN 343:2019.

Per la protezione degli occhi e del viso sono recepite le modifiche:

  • EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, relativa ai requisiti generali per uso professionale;
  • EN ISO 16321-3:2022/A1:2026, relativa ai requisiti aggiuntivi per le protezioni a maglia.

La Commissione, dopo la valutazione svolta insieme al CEN, ha ritenuto tali norme conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza che intendono coprire.

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Ritiro delle norme sostituite e periodo transitorio


La decisione dispone parallelamente il ritiro dei riferimenti delle versioni sostituite EN 343:2019, EN ISO 16321-1:2022 ed EN ISO 16321-3:2022, prevedendo tuttavia un periodo transitorio per consentire ai fabbricanti di prepararsi all’applicazione delle norme aggiornate.

Sono inoltre eliminati dall’elenco alcuni riferimenti ormai considerati obsoleti relativi ai raccordi delle valvole per bombole per gas e alle filettature per facciali, tra cui:

  • EN 144-1;
  • EN 144-2;
  • EN 144-3;
  • EN 148-1.

Per queste norme non è prevista la pubblicazione del riferimento a nuove versioni nell’ambito dell’attuale richiesta di normazione.


Elettrorespiratori: rinviato il ritiro delle norme al 2027


Un ulteriore intervento riguarda gli elettrorespiratori a filtro. Per le norme EN 12941:1998, relative agli apparecchi completi di elmetto o cappuccio, ed EN 12942:1998, relative agli apparecchi completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere, la data di ritiro viene posticipata dall’8 ottobre 2026 all’8 ottobre 2027.

La proroga è motivata dal fatto che le nuove versioni EN 12941:2023 ed EN 12942:2023 richiedono l’impiego del gas SF6 per la prova della perdita di tenuta verso l’interno, prova che attualmente può essere effettuata soltanto da un numero limitato di organismi notificati.

La Commissione ha quindi ritenuto opportuno concedere al mercato un ulteriore anno per adeguarsi, precisando che il rinvio non dovrebbe incidere negativamente sul livello di sicurezza dei prodotti interessati.


Cosa cambia per fabbricanti e organismi di valutazione della conformità


Dal punto di vista strutturale, la Decisione comprende due articoli e due allegati: il primo allegato aggiorna l’elenco delle norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità al Regolamento DPI, mentre il secondo interviene sulle date di ritiro delle norme relative agli elettrorespiratori.

Per fabbricanti e organismi di valutazione della conformità l’aggiornamento assume quindi rilievo sia per l’individuazione delle norme che possono essere utilizzate ai fini della presunzione di conformità, sia per la gestione delle transizioni dalle precedenti versioni normative.

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