La Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/1119 del 26 maggio 2026, che integra il Regolamento (UE) 2024/3005 definendo le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da includere nelle domande di autorizzazione come fornitore di rating ESG e nelle domande di riconoscimento dei fornitori stabiliti al di fuori dell’Unione europea. Il Regolamento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 1° settembre 2026.
L’intervento completa il quadro introdotto dal Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), applicabile dal 2 luglio 2026. L’obiettivo è assicurare che l’ESMA – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati disponga di informazioni sufficienti e omogenee per valutare i soggetti che intendono operare come fornitori di rating ESG nell’Unione. A questo scopo vengono dettagliati i contenuti documentali delle istanze e accorpate in un unico atto le disposizioni tecniche riguardanti autorizzazione, riconoscimento e fattispecie specifiche quali l’avallo di rating ESG e la fornitura di indici di riferimento.
Tra le informazioni richieste figurano forma giuridica e assetto proprietario del richiedente, struttura organizzativa e alta dirigenza, risorse umane, copertura di mercato prevista, procedure e metodologie utilizzate per elaborare i rating ESG, politiche sui conflitti di interesse, accordi di esternalizzazione e altre attività commerciali svolte. Per i membri dell’alta dirigenza devono essere presentate informazioni sull’esperienza e sulla formazione, oltre alla prova dell’assenza di precedenti penali per specifici reati, tra cui riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode e appropriazione indebita. Per analisti e altro personale direttamente coinvolto nelle attività ESG sono invece richiesti dati, anche a livello di team, relativi a esperienza, formazione e anzianità.
Particolare attenzione è dedicata alle metodologie di rating: per ciascun prodotto che il richiedente intende offrire nell’UE devono essere descritte le procedure utilizzate per l’emissione e il riesame dei rating e delle relative metodologie, specificando anche l’eventuale utilizzo delle informazioni comunicate ai sensi della normativa europea sulla sostenibilità e il ricorso a metodologie basate su dati scientifici che tengano conto degli obiettivi dell’Accordo di Parigi o di altri accordi internazionali pertinenti. Devono inoltre essere documentate le misure adottate per individuare, gestire e segnalare i conflitti di interesse, comprese quelle relative all’acquisizione di nuovi clienti, alle operazioni personali dei dipendenti, alle attività professionali esterne, a regali e ospitalità e ai criteri di remunerazione.
Il Regolamento stabilisce anche specifici requisiti formali: ogni documento trasmesso all’ESMA deve avere un numero di riferimento unico, mentre le informazioni devono essere fornite in formato leggibile meccanicamente e su un supporto che ne garantisca accessibilità e riproduzione inalterata. La domanda deve essere accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza che attesti, per quanto a sua conoscenza, l’esattezza e la completezza delle informazioni presentate. Requisiti supplementari sono previsti per i fornitori di Paesi terzi che chiedono il riconoscimento, per i soggetti che intendono avallare rating ESG prodotti fuori dall’UE e per quelli che chiedono di essere autorizzati a fornire indici di riferimento, compresi quelli con obiettivi di sostenibilità.
Dal punto di vista strutturale, il Regolamento si compone di sei articoli e cinque allegati. Gli articoli disciplinano le diverse tipologie di domanda, il formato delle informazioni, il calcolo del numero dei dipendenti e la documentazione delle politiche e procedure; gli allegati dettagliano invece i riferimenti documentali e le informazioni richieste per autorizzazione e riconoscimento, nonché quelle supplementari per fornitori extra-UE, avallo di rating e fornitura di benchmark. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e prevede espressamente l’applicazione a decorrere dal 2 luglio 2026, allineandosi così alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2024/3005.


