ADR: in vigore l'Accordo multilaterale M372

Nuova deroga ADR per il trasporto di rame e leghe contenenti rame.

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha pubblicato il 3 luglio 2026 l'Accordo multilaterale M372, sottoscritto ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, che introduce una deroga ad alcune disposizioni applicabili al trasporto di specifiche materie e rifiuti contenenti rame classificati come pericolosi per l'ambiente. Al momento della pubblicazione l'accordo risulta sottoscritto da Italia e Germania e sarà applicabile fino al 31 agosto 2028 nei territori delle Parti contraenti firmatarie.

L'accordo riguarda il rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e le leghe metalliche contenenti almeno il 2,5% di rame, purché presentino il medesimo valore di superficie specifica, classificati come UN 3077 – Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., Gruppo d'imballaggio III, in conformità ai criteri di classificazione previsti dal capitolo 2.2.9 dell'ADR. L'obiettivo del provvedimento è consentire il trasporto di tali materiali con modalità semplificate, tenendo conto della loro limitata solubilità in acqua e delle specifiche caratteristiche di pericolo ambientale.

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La deroga si applica esclusivamente a condizione che le sostanze non soddisfino i criteri di classificazione di altre classi ADR oltre alla classe 9 e che il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni tecniche stabilite dall'accordo. In particolare, nel trasporto in colli gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono rispettare le disposizioni generali del capitolo 4.1 dell'ADR, risultando a tenuta di polveri e resistenti all'acqua oppure dotati di un rivestimento interno con caratteristiche equivalenti. Per il trasporto alla rinfusa devono invece essere utilizzati veicoli o container conformi ai codici VC1 o VC2, idonei a impedire la dispersione del materiale durante il trasporto.

Il documento stabilisce inoltre che una copia dell'Accordo multilaterale M372 debba essere conservata a bordo dell'unità di trasporto ed esibita in occasione di eventuali controlli. La validità dell'accordo è fissata fino al 31 agosto 2028 nei territori delle Parti contraenti che lo hanno sottoscritto; qualora uno dei firmatari dovesse revocare anticipatamente la propria adesione, la deroga continuerà ad applicarsi esclusivamente nei territori degli altri Stati che manterranno in vigore l'accordo fino alla scadenza prevista.

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