Sicurezza: definite le violazioni che non permettono l'accesso a benefici contributivi

Pubblicato il decreto che individua le violazioni ostative all’accesso ai benefici normativi e contributivi.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 giugno 2026, recante l’individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che impediscono ai datori di lavoro di beneficiare delle agevolazioni normative e contributive previste dalla legislazione vigente. Il provvedimento dà attuazione alle modifiche introdotte dall’articolo 29 del D.L. 19/2024, convertito dalla Legge 56/2024, che ha demandato a un apposito decreto ministeriale l’individuazione delle violazioni ostative al godimento dei benefici.

Il decreto si inserisce nel quadro dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, che subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e all’assenza di specifiche violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo del provvedimento è rendere operativo il nuovo sistema, individuando in maniera puntuale le violazioni che comportano la perdita temporanea del diritto alle agevolazioni.

Dal punto di vista strutturale, il decreto si compone di un unico articolo e di un Allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento. L’articolo definisce i presupposti applicativi della disciplina e precisa che le violazioni rilevanti sono esclusivamente quelle accertate con provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Viene inoltre stabilito che le cause ostative non operano nei casi di estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria o di oblazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

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L’Allegato A contiene l’elenco delle violazioni e il relativo periodo di esclusione dai benefici. Le fattispecie più gravi, tra cui i reati di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza (art. 589, comma 2, c.p.) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), comportano una causa ostativa della durata di 24 mesi. Per il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) è invece previsto un periodo di esclusione di 18 mesi.

Il decreto individua inoltre numerose violazioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferite, tra l’altro, agli obblighi del datore di lavoro, alla sicurezza delle attrezzature, ai cantieri temporanei o mobili, agli impianti e alle attrezzature di lavoro, alle quali è associato un periodo di esclusione dai benefici pari a 12 mesi. Lo stesso periodo si applica anche alle violazioni di specifiche disposizioni del D.P.R. 320/1956 in materia di polizia veterinaria.

Sono inoltre previste cause ostative di 8 mesi per le violazioni relative all’impiego di lavoratori stranieri privi del prescritto titolo di soggiorno, di 6 mesi per il lavoro irregolare e per le violazioni connesse alla patente a crediti previste dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, nonché di 3 mesi per le violazioni in materia di orario di lavoro e riposi che interessino almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata e, più in generale, per ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale non espressamente disciplinata dall’Allegato A.

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