EMAS: aggiornate le disposizioni per l’accreditamento

Accredia aggiorna le disposizioni per l’accreditamento dei verificatori ambientali EMAS.

Accredia ha pubblicato il 1 luglio 2026 la Circolare informativa DC n. 28/2026 – Informativa in merito all’accreditamento per lo schema EMAS, che sostituisce la precedente circolare DC2024SPM111 del 25 luglio 2024. Il documento aggiorna le disposizioni applicabili all’accreditamento dei verificatori ambientali EMAS, recependo le più recenti modifiche organizzative e chiarendo le modalità di rilascio, estensione e mantenimento dell’accreditamento.

La circolare si inserisce nel quadro del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (Regolamento EMAS) e della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, che disciplinano rispettivamente il sistema comunitario di ecogestione e audit e i requisiti per gli organismi che effettuano audit e certificazione dei sistemi di gestione. Il documento ribadisce che Accredia accredita esclusivamente i verificatori ambientali costituiti come persone giuridiche, mentre l’abilitazione dei verificatori persone fisiche continua a essere di competenza del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit.

L’obiettivo della pubblicazione è uniformare le procedure di accreditamento e fornire indicazioni operative agli organismi di certificazione che intendono ottenere o estendere l’accreditamento come verificatori ambientali EMAS. Tra le principali precisazioni viene chiarito che non è possibile ottenere automaticamente la qualificazione per un intero macrosettore sulla sola base del possesso del codice NACE qualificante più critico: il verificatore dovrà dimostrare, con adeguate evidenze documentali, competenze specifiche sugli aspetti ambientali, sui processi e sulla normativa pertinente dell’intero macrosettore richiesto.

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Il documento è articolato in diverse sezioni dedicate alle norme di riferimento, ai requisiti dei verificatori ambientali, alle modalità di rilascio del certificato di accreditamento, al processo di primo accreditamento, alle procedure di estensione dei codici NACE, al mantenimento dell’accreditamento, ai requisiti per operare nei Paesi terzi e alle disposizioni applicabili ai verificatori accreditati in altri Stati membri che intendono svolgere attività in Italia. Completano la circolare una tabella di equivalenza tra macrosettori EMAS, codici NACE Rev. 2.1 e settori IAF e alcune note interpretative.

Un importante aggiornamento riguarda le modalità di accreditamento e di estensione. La circolare distingue infatti quattro differenti casistiche – primo accreditamento per organismi già accreditati per sistemi di gestione ambientale, primo accreditamento per organismi accreditati per altri schemi, primo accreditamento per organismi privi di accreditamenti e richieste di estensione – definendo, per ciascuna, la durata dell’esame documentale, delle verifiche presso la sede e delle verifiche in accompagnamento, con specifiche regole in funzione dei macrosettori e dei codici NACE richiesti.

La circolare aggiorna inoltre i criteri per il mantenimento dell’accreditamento, stabilendo il numero minimo di verifiche in accompagnamento da effettuare durante ciascun ciclo di accreditamento in funzione del numero di dichiarazioni ambientali EMAS convalidate dal verificatore: da una verifica per gli organismi con meno di 25 convalide fino a quattro verifiche per quelli con oltre 176 convalide. Restano inoltre previste verifiche annuali presso la sede dell’organismo, salvo particolari esigenze derivanti da reclami, modifiche organizzative o aggiornamenti dello schema di certificazione.

Un ulteriore capitolo è dedicato ai verificatori che operano nei Paesi terzi e a quelli accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea. Per le attività svolte fuori dall’UE vengono richiamati gli obblighi di conoscenza della normativa ambientale e della lingua del Paese interessato, nonché l’obbligo di notificare ad Accredia ogni verifica con almeno sei settimane di anticipo. Per i verificatori esteri che intendono operare in Italia vengono invece disciplinate le modalità di notifica preventiva, le informazioni da trasmettere, le attività di sorveglianza e le verifiche in accompagnamento previste dal Regolamento EMAS e dalla Decisione (UE) 2016/1621.

Con questa circolare Accredia aggiorna il quadro operativo relativo allo schema EMAS, fornendo indicazioni più dettagliate per la gestione dell’accreditamento dei verificatori ambientali e rafforzando l’uniformità delle procedure di valutazione, sorveglianza ed estensione delle competenze in conformità alla normativa europea vigente.

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