Regione Emilia Romagna: gestione delle terre e rocce da scavo

È stato pubblicato sul sito internet dell'Arpa Emilia Romagna il modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsti dall'articolo 41 bis della legge 98/2013 per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

È stato pubblicato sul sito internet dell'Arpa Emilia Romagna il modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsti dall'articolo 41 bis della legge 98/2013 per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto Fare"), in vigore dal 21 agosto 2013, introduce, con gli articoli 41 e 41bis rilevanti modifiche in tema di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
La situazione che si delinea in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:

• applicazione, come previsto dall'art. 41, comma 2, della nuova norma, del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA;

• applicazione dell'art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

La nuova norma prevede all'art. 41 bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all´Arpa (comma 2) territorialmente competente.
Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.
La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.

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