SISTRI: in una circolare le indicazioni operative aggiornate

Aggiornate le indicazioni operative fornite con la precedente Circolare del 01/10/2013, che pertanto viene sostituita

La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31/10/2013 n. 1 "per  l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …" (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013)" aggiorna, alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 101/2013, le indicazioni operative fornite con la precedente Circolare del 01/10/2013, che pertanto viene sostituita.

Alla data del 01/10/2013 è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

  • enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale.

Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale», contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del D.L. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.

Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212». L'articolo 188-ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006.

  • enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.

In questa categoria rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti.

Si evidenzia che, attraverso tali previsioni, dal 01/10/2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell'ambito della loro attività, detengono rifiuti speciali pericolosi, ovvero, effettuano operazioni di commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche se esercitano la loro attività senza avere la detenzione dei rifiuti.

Dalla data del 03/03/2014 è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

  • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Nonostante l'art. 11, comma 3, del decreto-legge faccia testualmente riferimento ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi tout court, da una lettura sistematica e coordinata alla luce del comma 1, il riferimento deve essere inteso ai soli rifiuti speciali pericolosi;
  • enti e imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5;
  • Comuni e imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Il decreto prevede, infine, una sperimentazione per i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi, che sarà disciplinata da un decreto interministeriale e che prenderà avvio dal 30/06/2014:

  • enti o imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;
  • enti o imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
  • enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi.

Per le tre categorie appena elencate il SISTRI si applica a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. Sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l'applicazione del SISTRI anche alle suddette attività. La sperimentazione ed i suoi effetti non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti.

La legge di conversione ha introdotto, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.

Per i primi 10 mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 01/10/2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D.Lgd. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i pre-esistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del D.Lgs. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, e le relative sanzioni.

In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

La Circolare precisa che, riguardo alla presentazione del MUD, in applicazione dell'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014. Decorso il periodo di 10 mesi, e quindi a partire dal 01/08/2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l'obbligo di adesione al SISTRI dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell'art. 11 del D.L. 101/2013).

La disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.

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