Direttiva 2013/10/UE modifica della direttiva 75/324/CEE riguardante la classificazione, etichettatura ed imballaggio degli aerosol

Per generatore aerosol s'intende, ai sensi della direttiva 75/324/CEE già più volte modificata, l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere o allo stato liquido.

La direttiva 75/324/CEE classifica i generatori aerosol come «non infiammabili», «infiammabili» o «estremamente infiammabili», secondo i criteri di classificazione enunciati nel suo allegato. Per la direttiva ogni aerosol classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile», doveva recare il simbolo della fiamma e le frasi di sicurezza S2 e S16, di cui alla direttiva 67/548/CEE, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
Poichè dal 1 dicembre 2010 (fino al 1 dicembre 2012 era ammessa la classificazione ed etichettatura secondo direttiva 67/548/CEE solo per le sostanze a scaffale) tutte le sostanze devono essere classificate, etichettate ed imballate secondo il Reg. 2008/1272/UE (CLP) anche questa direttiva ha dovuto subire un aggiornamento.
Le principali modifiche apportate sono :
-all'art.8(1) nella parte introduttiva è stato aggiunto il riferimento al CLP
-allegato I:
a) punto 1 sono stati aggiunte le sottosezioni 1.7 bis e 1.7 ter che contengono la definizione di "sostanza" e "miscela" con riferimento al Reg. 2008/1272/UE (CLP)
b) punto da 2.2 a 2.4 viene sostituito completamente.
Ora la sezione 2.2 riporterà "etichettatura" con i riferimenti alle indicazioni di pericolo e prudenza del CLP e la sezione 2.3 "Volume della fase liquida".
I generatori aerosol contenenti miscele potranno essere etichettati in conformità all'art.1 anche prima del 1 giugno 2015.
I generatori aerosol contenenti miscele ed immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 non vale l'obbligo di rietichettatura a norma dell'art.1 fino al 1 giugno 2017.
Gli stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 marzo 2014.
Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 19 giugno 2013 per i generatori aerosol contenenti sostanze, dal 1 giugno 2015 per quelli contenenti miscele.

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