Modifiche ai procedimenti ambientali nel “pacchetto semplificazioni”

Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, il "pacchetto semplificazioni" allo studio del Governo, prevede la soppressione dell'obbligo di acquisire il parere dei Ministri diversi da quelli concertanti, introdotto dal D.Lgs. n. 128/2010. L'effetto atteso di questa disposizione è uno snellimento della procedura di rilascio dei provvedimenti di VIA e di parere di VAS.

L'art. 30 del provvedimento al vaglio dell'esecutivo, che potrebbe vedere la luce entro la fine di settembre, prevede l'inserimento - all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.152/2006 - di una semplificazione considerevole nelle procedure per il rilascio del provvedimento di VIA e di parere motivato in sede di VAS. Nel dettaglio, è disposto che in sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che i richiamati provvedimenti sono da questi espressi di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali. Il provvedimento di AIA, invece, è rilasciato dal solo Ministero dell'ambiente.

Inoltre viene espressamente previsto che le Autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, sostituiscono ad ogni effetto qualsiasi atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi.

La disposizione in commento, allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'AIA, prevede che entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifichi la conformità della stessa e della documentazione allegata.

Per le predette verifiche, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, che si può allo scopo avvalere dell'ISPRA.

Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda, questa viene dichiarata "improcedibile".

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della improcedibilità, il proponente potrà rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra inutilmente, l'istanza si intende ritirata.

Sempre sul fronte delle semplificazioni nel rilascio di documenti ambientali, viene meno l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (o sul Bollettino Ufficiale della Regione) dell'estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativo ai progetti di competenza statale (regionale). L'introduzione di tale semplificazione avverrà attraverso la soppressione del comma 1 dell'art. 27 del Codice dell'ambiente. Tale previsione, si legge nella relazione illustrativa, intende eliminare un obbligo "eccessivamente oneroso" e che può determinare un ingiustificato allungamento dei tempi.

La corretta informazione del pubblico continuerà ad essere garantita grazie alla pubblicazione informatica, sui siti web, già prevista dalla normativa attuale (comma 2 dell'art. 27 del Codice dell'ambiente). A tal proposito, si legge nella relazione illustrativa, è al vaglio l'opportunità di individuare un unico portale telematico cui fare riferimento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 27, consentirà di far decorrere i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati, proprio dalla data di pubblicazione del provvedimento sui siti web.

Semplificazioni in arrivo, infine, nella gestione delle acquee sotterranee emunte, nelle procedure di bonifica dei siti contaminati e nella normativa in materia di esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

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