Biocidi: armonizzazione delle norme

Armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

Il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, pubblicato sulla G.U.U.E. L 167 del 27/06/2012, entrante in vigore il 17/07/2012 ed applicabile a decorrere dal 1° settembre 2013, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione.

Il regolamento disciplina:

a) la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;

b) l'autorizzazione dei biocidi;

c) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno dell'Unione;

d) la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi all'interno di uno o più Stati membri o dell'Unione;

e) l'immissione sul mercato di articoli trattati.

I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al regolamento.

Le domande di autorizzazione sono fatte dal, o per conto del, potenziale titolare dell'autorizzazione.

Le domande di autorizzazione nazionale in uno Stato membro sono presentate all'autorità competente di detto Stato membro («autorità competente ricevente»).

Le domande di autorizzazione dell'Unione sono presentate all'Agenzia.

L'autorizzazione può essere concessa per un singolo biocida o per una famiglia di biocidi.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di dieci anni.

I biocidi sono usati nel rispetto dei termini e delle condizioni di autorizzazione stabiliti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e dei requisiti in materia di etichettatura e imballaggio di cui all'articolo 69.

L'uso corretto prevede l'applicazione razionale di una serie di misure fisiche, biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre l'uso dei biocidi al minimo necessario e di adottare le precauzioni appropriate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire al pubblico delle informazioni appropriate sui benefici e sui rischi dei biocidi, nonché sulle possibilità di ridurre al minimo il loro impiego.

Il titolare di un'autorizzazione notifica a ogni autorità competente che ha rilasciato un'autorizzazione nazionale per una famiglia di biocidi, ciascun prodotto della famiglia di biocidi almeno trenta giorni prima di immetterlo sul mercato, salvi i casi in cui un determinato prodotto sia esplicitamente identificato nell'autorizzazione o la variazione della composizione riguardi solo pigmenti profumi e coloranti nell'ambito delle variazioni permesse.

Nella notifica sono indicate la composizione esatta, la denominazione commerciale e il suffisso del numero di autorizzazione.

Nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, il titolare dell'autorizzazione presenta la notifica all'Agenzia e alla Commissione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, precisa le procedure di autorizzazione degli stessi biocidi dalla stessa impresa o da imprese diverse, secondo condizioni identiche.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3. Articolo 18 Misure per l'utilizzo sostenibile dei biocidi

Entro il 18 luglio 2015 la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra come il presente regolamento contribuisca all'utilizzo sostenibile dei biocidi e l'eventuale necessità di introdurre misure aggiuntive, in particolare per gli utilizzatori professionali, al fine di ridurre i rischi posti dai biocidi alla salute umana, alla salute animale e all'ambiente.

Tale relazione esamina fra l'altro:

a) la promozione delle migliori prassi come mezzo per ridurre al minimo l'uso dei biocidi;

b) gli approcci più efficaci per monitorare l'uso dei biocidi;

c) lo sviluppo e l'applicazione di principi di gestione integrata dei parassiti in relazione all'uso di biocidi;

d) i rischi posti dall'uso dei biocidi in ambienti specifici come scuole, luoghi di lavoro, asili, luoghi pubblici, case di riposo o in prossimità di acque superficiali o sotterranee e l'eventuale necessità di misure aggiuntive per ovviare a tali rischi;

e) il contributo che una migliore efficienza delle apparecchiature utilizzate per l'applicazione dei biocidi potrebbe dare all'uso sostenibile.

Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta una proposta da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria.

Banner ATOM

News in Evidenza

Imballaggi: pubblicate le nuove FAQ sul PPWR

08/05/2026
Le FAQ aggiornate sul Regolamento (UE) 2025/40 chiariscono obblighi, riciclabilità, PFAS, riutilizzo e principali scadenze del PPWR.

Modello OT23 2027: riduzione del tasso INAIL per prevenzione

07/28/2026
Le aziende che hanno realizzato interventi migliorativi nel 2026 possono richiedere la riduzione del tasso INAIL entro il 28 febbraio 2027.

Sostenibilità: aggiornate le FAQ sul principio DNSH

07/17/2026
Il MASE pubblica le FAQ sul principio DNSH per gli interventi PNRR di competenza del Ministero.

Imballaggi: pubblicata dal CONAI una nota sulla dichiarazione di conformità

07/15/2026
CONAI pubblica una nota informativa sulla Dichiarazione di conformità prevista dal Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR).

45001: nuove indicazioni da Accredia sulla conformità delle attrezzature

06/25/2026
Accredia pubblica una circolare tecnica sulla verifica delle attrezzature di lavoro nell’ambito della certificazione UNI EN ISO 45001.

Imballaggi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il documento di orientamento

06/12/2026
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il documento di orientamento sul nuovo Regolamento Imballaggi.

14001: definite le tempistiche per la transizione alla ISO 14001:2026

06/11/2026
Il periodo di transizione alla nuova norma termina il 30 aprile 2029.

14001: pubblicata la nuova norma 2026

04/15/2026
Pubblicata la nuova norma per la certificazione dei sistemi di gestione ambientali.

Sicurezza sul lavoro: pubblicate le FAQ sul nuovo Accordo sulla formazione

04/03/2026
Pubblicate dal Ministero del Lavoro 52 FAQ sull'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

Sostenibilità: pubblicata la Direttiva che riduce le imprese obbligate

02/28/2026
Ridotta la platea di aziende interessate dalla rendicontazione di sostenibilità e dalla "deu diligence".

Iscriviti alla Newsletter

Novità, scadenze e documenti utili