Lavori usuranti: pubblicato il decreto riguardante le misure di pensionamento anticipato

Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori usuranti

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11/05/2011, prevede che i lavoratori impegnati in lavori usuranti possano chiedere il prepensionamento.

Le nuove norme si applicheranno per:

  • Lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie (catena di montaggio e simili).
  • Lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le seguenti voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
    • 1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
    • 2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
    • 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
    • 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
    • 6581  Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
    • 6582 Elettrodomestici
    • 6590 Altri strumenti ed apparecchi
    • 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
    • 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Ai lavoratori sopra individuati si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

  • Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
  • Lavoratori notturni così definiti:
    • lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
    • Lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

oltre ai classici lavori già definiti usuranti dalla previgente normativa:

  • "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • "lavori in cassoni ad aria compressa";
  • "lavori svolti dai palombari";
  • "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per godere del beneficio pensionistico è necessario che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa. Per almeno sette anni negli ultimi 10 nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 bisognerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa.

Per l'accoglimento delle domande di pensionamento anticipato, oltre alla domanda e ai documenti amministrativi d'obbligo, deve necessariamente essere presentato anche il documento di valutazione dei rischi, dal quale, l'ente competente, possa apprezzare sia la corretta valutazione dei fattori di rischio, sia l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Inoltre, viene introdotto un importante obbligo di comunicazione: il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Per le altre tipologie di lavori usuranti sopra descritti (esclusi gli autisti), il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti pensionistici e ripetizione dell'indebito, si prevede che nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l'ha fornita sia tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.

Una apposita clausola di salvaguardia, infine, è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

Dal 2013 l'accesso alla pensione è permesso con un'età anagrafica di tre anni inferiore a quella prevista (o tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un'età anagrafica minima di 58 anni). In via transitoria (tra il 2008 e il 2012) l'anticipo per l'accesso alla pensione varia da uno a tre anni.

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