Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso la Direzione generale consumatori e mercato, ha emanato la Circolare 27 agosto 2026 relativa alla tutela dalle pratiche sleali e alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
Il documento fornisce indicazioni applicative sul decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE rafforzando la tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali connesse alla transizione verde.
La circolare nasce dalle richieste e dalle segnalazioni delle associazioni rappresentative della distribuzione e della produzione in merito alle possibili conseguenze economiche e operative dell’applicazione della nuova disciplina, entrata in vigore il 27 settembre 2026.
Il MIMIT evidenzia, in particolare, le difficoltà legate all’adeguamento di prodotti già acquistati o confezionati e alla necessità di evitare che beni conformi al momento della loro immissione in commercio debbano essere distrutti, con effetti economici e ambientali contrari agli stessi obiettivi perseguiti dalla normativa europea.
Green Claims: cosa devono adeguare le imprese dal 27 settembre 2026
Il documento, articolato in tre sezioni principali, dopo una premessa
si concentra sulla decorrenza delle nuove disposizioni e sulle modalità con cui gestire
la fase di adeguamento.
Il Ministero ribadisce che, dal 27 settembre 2026, i nuovi prodotti immessi sul mercato devono essere conformi alla disciplina aggiornata e che le imprese sono tenute ad adottare le misure necessarie, tra cui:
- l’adeguamento del materiale promozionale;
- il coordinamento con la rete di vendita;
- l’impiego di etichette adesive per eliminare o correggere indicazioni non più conformi;
- l’aggiornamento delle informazioni presentate nei punti vendita e online.
Prodotti già sul mercato: periodo di adeguamento delle confezioni
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda i
prodotti già immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026.
Richiamando la posizione comune elaborata dalle autorità europee di tutela dei consumatori nell’ambito della rete CPC, la circolare precisa che, per tali beni, l’adeguamento delle confezioni può avvenire entro il termine di ragionevole periodo di smaltimento previsto per ciascuna categoria merceologica, indicato orientativamente in sei mesi.
Il periodo può essere più breve per i prodotti deperibili, in ragione della loro naturale scadenza, mentre per i beni durevoli deve essere considerata anche la necessità di garantire un contemperamento tra tutela dei consumatori ed esigenze organizzative delle imprese.
Le autorità di controllo sono invitate ad adottare un approccio graduale e proporzionato, valutando gravità e circostanze del singolo caso.
Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata
La circolare dedica infine attenzione ai nuovi strumenti informativi introdotti
a livello europeo.
Sul sito del MIMIT è stata predisposta una sezione dedicata all’avviso armonizzato e all’etichetta armonizzata in materia di garanzia, con schede informative e relativi file scaricabili.
Dal 27 settembre 2026 l’avviso armonizzato deve essere esposto obbligatoriamente dai venditori per ricordare ai consumatori l’esistenza della garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’UE; l’etichetta armonizzata, invece, è collegata alla garanzia commerciale di durabilità offerta gratuitamente dal produttore.
Il Ministero annuncia inoltre la predisposizione di una pagina FAQ per raccogliere e chiarire i quesiti di interesse generale relativi all’applicazione della nuova disciplina.


