La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 dell’8 settembre 2026, che introduce una deroga alle restrizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra per determinate apparecchiature impiegate nell’essiccazione dell’aria compressa.
Il regolamento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 9 settembre 2026 e si applicherà dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.
F-GAS: deroga alle restrizioni previste dal 2027
La deroga interviene sui divieti stabiliti dall’Allegato IV, punto 7, lettera b),
e punto 8, lettere b) e d), del Regolamento (UE) 2024/573, che dal
1° gennaio 2027 impedirebbero l’immissione sul mercato di alcune
apparecchiature contenenti, o il cui funzionamento dipende da, F-gas con
GWP pari o superiore a 150.
La misura nasce da una richiesta presentata dalle autorità tedesche nel febbraio 2026 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento F-gas.
Secondo quanto valutato dalla Commissione, per l’intera gamma delle applicazioni industriali interessate non sono ancora disponibili alternative tecnicamente praticabili con GWP inferiore a 150 che garantiscano gli standard necessari di prestazione, sicurezza e affidabilità; un’applicazione immediata del divieto determinerebbe inoltre costi sproporzionati.
Quali essiccatori d’aria rientrano nella deroga
In particolare, dal 1° gennaio 2027 e per quattro anni continuerà
a essere consentita l’immissione sul mercato di
refrigeratori fissi (chillers) con capacità nominale fino a 12 kW inclusi
utilizzati come essiccatori d’aria a refrigerazione e contenenti F-gas con
GWP pari o superiore a 150.
La deroga riguarda anche le apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria utilizzate per la medesima funzione:
- con capacità nominale fino a 12 kW inclusi;
- con capacità superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW.
In tutti i casi resta obbligatorio il rispetto delle prescrizioni di etichettatura previste dall’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/573.
Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2030
La Commissione motiva il periodo transitorio con la necessità di assicurare la
continuità delle attività industriali, considerando che gli essiccatori
d’aria a refrigerazione sono componenti essenziali degli impianti ad aria compressa
utilizzati diffusamente nei diversi settori produttivi per eliminare l’umidità.
Il periodo di quattro anni dovrà contemporaneamente consentire lo sviluppo, la validazione e la diffusione di tecnologie alternative conformi, comprese nuove soluzioni di sicurezza e modifiche progettuali finalizzate a ridurre la carica di refrigerante.
La deroga ha quindi carattere temporaneo e cesserà il 31 dicembre 2030.
Regolamento 2026/1975: entrata in vigore e applicazione
Il Regolamento di esecuzione è composto da due articoli:
l’articolo 1 individua le tre categorie di apparecchiature interessate e le condizioni
per beneficiare della deroga, mentre l’articolo 2 ne disciplina entrata in vigore
e periodo di applicazione.
Il provvedimento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.


