La Commissione europea – Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD) ha pubblicato il 24 agosto 2026 il documento “Guidance on CBAM Verification and Accreditation for Verifiers and National Accreditation Bodies”, dedicato alla verifica delle emissioni e all’accreditamento dei verificatori nell’ambito del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). La guida, alla sua prima versione, è rivolta in particolare ai verificatori chiamati a controllare le relazioni sulle emissioni degli impianti situati al di fuori dell’Unione europea che producono merci CBAM e agli organismi nazionali di accreditamento (NAB) responsabili dell’accreditamento e della sorveglianza di tali verificatori.
Il documento si inserisce nella fase definitiva del CBAM, avviata il 1° gennaio 2026, e ha l’obiettivo di illustrare in un linguaggio operativo e non legislativo i requisiti applicabili alle attività di verifica e accreditamento. Il riferimento principale è il Regolamento (UE) 2023/956, integrato dalla normativa di attuazione: il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 sulla metodologia di monitoraggio e calcolo delle emissioni incorporate, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 sui principi di verifica, il Regolamento delegato (UE) 2025/2551 sui requisiti di accreditamento e verifica e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 relativo all’adeguamento per l’assegnazione gratuita. La guida richiama inoltre il Regolamento (CE) n. 765/2008 e gli standard EN ISO/IEC 17029, EN ISO 14065 ed EN ISO/IEC 17011, che costituiscono riferimenti essenziali per le attività di verifica e accreditamento.
Particolarmente articolata, la pubblicazione conta 141 pagine ed è suddivisa in dieci capitoli e sei allegati. Dopo l’inquadramento normativo, approfondisce gli aspetti del monitoraggio e del calcolo delle emissioni rilevanti ai fini della verifica, compresi il campo di applicazione del CBAM, le emissioni incorporate, i precursori e l’adeguamento per l’assegnazione gratuita. Vengono quindi illustrati i principi fondamentali della verifica, tra cui affidabilità, indipendenza, scetticismo professionale, ragionevole livello di garanzia e materialità.
Ampio spazio è riservato al processo di verifica, dalla fase precontrattuale fino all’emissione del rapporto finale. La guida entra nel dettaglio dell’analisi strategica e dei rischi, del piano di verifica, delle attività di controllo dei flussi di dati, delle visite in sito, della gestione delle lacune nei dati e delle inesattezze o non conformità, della documentazione interna, del riesame indipendente e del rapporto di verifica. Un elemento specifico rispetto al sistema EU ETS riguarda inoltre il ruolo del verificatore nella valutazione del piano di monitoraggio dell’impianto, per accertarne la conformità ai requisiti CBAM. Sono affrontate anche questioni peculiari quali l’identificazione univoca degli impianti, la verifica dei dati relativi ai precursori, il trattamento di elettricità e calore e le verifiche specifiche sull’elettricità importata nell’UE.
La parte conclusiva disciplina i requisiti dei verificatori e il processo di accreditamento, soffermandosi sulle competenze professionali, sull’imparzialità e indipendenza, sulla rotazione dei lead auditor, sull’outsourcing, sulla sorveglianza successiva all’accreditamento e sullo scambio di informazioni tra verificatori, organismi di accreditamento, autorità nazionali competenti e Commissione. Gli allegati completano il documento con indicazioni sulla documentazione interna di verifica, sulla composizione e sulle competenze dei team, sulle procedure da predisporre, sulla normativa CBAM di riferimento e sugli acronimi utilizzati.
Contestualmente, la Commissione ha richiamato anche la procedura per l’accesso dei verificatori al Registro CBAM a partire dal 1° settembre 2026. L’accreditamento presso il competente organismo nazionale rappresenta il primo passaggio, seguito dalla richiesta di accesso al Registro; i verificatori dovranno registrarsi entro due mesi dal conseguimento dell’accreditamento e, da gennaio 2027, potranno emettere nel Registro CBAM i rapporti di verifica, consentendo agli importatori di utilizzare le emissioni effettive verificate nelle proprie dichiarazioni CBAM. La Commissione precisa infine che la guida ha carattere esplicativo e non è giuridicamente vincolante: in caso di contrasto prevalgono le disposizioni del diritto dell’Unione.


