La Commissione europea ha pubblicato il 28 luglio 2026 i Regolamenti delegati (UE) 2026/871 e (UE) 2026/872, entrambi adottati il 21 aprile 2026, che integrano il Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG). I due provvedimenti definiscono, rispettivamente, le informazioni che i fornitori di rating ESG devono rendere pubbliche e comunicare agli utenti e le misure organizzative necessarie per garantire l’indipendenza delle attività di rating rispetto ad altri servizi svolti dagli stessi operatori. Entrambi i regolamenti si applicano a decorrere dal 2 luglio 2026.
Rating ESG: obblighi di trasparenza e informazioni da comunicare
Il Regolamento delegato (UE) 2026/871 introduce norme tecniche
di regolamentazione volte a rafforzare la trasparenza dei prodotti di rating ESG,
stabilendo un insieme uniforme di informazioni che i fornitori devono mettere
a disposizione del pubblico, degli utenti, dei soggetti valutati e degli emittenti.
Il regolamento disciplina le informazioni relative ai prodotti di rating, alle
metodologie adottate, ai modelli utilizzati, alle principali ipotesi di valutazione,
ai sistemi di classificazione, alle fonti dei dati, ai limiti metodologici e ai
potenziali conflitti di interesse, definendo anche l’ordine con cui tali informazioni
devono essere presentate.
Sono inoltre previste specifiche indicazioni sulla descrizione dei criteri ambientali, sociali e di governance considerati, sull’applicazione del principio della doppia materialità, sull’eventuale riferimento agli obiettivi dell’Accordo di Parigi e di altri accordi internazionali, nonché sulle procedure di aggiornamento e revisione delle metodologie di rating.
Indipendenza dei fornitori di rating ESG e conflitti di interesse
Con il Regolamento delegato (UE) 2026/872, la Commissione disciplina
le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono adottare per
prevenire i conflitti di interesse qualora svolgano anche altre
attività consentite dal Regolamento (UE) 2024/3005.
Il provvedimento impone l’adozione di strutture organizzative separate,
procedure decisionali dedicate, misure di separazione fisica tra il personale
impegnato nelle attività di rating e quello coinvolto in altri servizi, nonché
autodichiarazioni periodiche dei dipendenti sull’assenza di situazioni incompatibili.
Per i fornitori che svolgono attività di investimento, bancarie o assicurative sono inoltre previsti controlli sugli accessi alle informazioni, politiche per la gestione dei dati riservati, programmi di formazione, obblighi contrattuali e verifiche periodiche dell’efficacia delle misure adottate. Ulteriori garanzie sono introdotte per i soggetti autorizzati da ESMA a fornire anche indici di riferimento, con specifiche disposizioni in materia di remunerazione del personale, utilizzo dei benchmark e valutazione preventiva dei potenziali conflitti di interesse nei rapporti con clienti e soggetti valutati.
Regole armonizzate per trasparenza e affidabilità dei rating ESG
Con l’adozione dei due regolamenti delegati viene completata una parte significativa
del quadro attuativo del Regolamento (UE) 2024/3005, introducendo regole armonizzate
destinate ad accrescere la trasparenza, la comparabilità e l’affidabilità
dei rating ESG, nonché a rafforzare l’indipendenza dei fornitori e la
fiducia degli operatori del mercato nei confronti delle valutazioni utilizzate
a supporto delle decisioni di investimento e di finanziamento.


